Con l’informativa n. 88/2018 del 13 novembre u.s., il CNDCEC torna nuovamente sul tema dell’antiriciclaggio per fornire ulteriori chiarimenti sulle indicazioni già fornite in precedenza con le informative n. 68 del 4 dicembre 2017 (cfr. Fiscal Focus del 9 dicembre 2017: “
Promozione e controllo dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio: le indicazioni del CNDCEC”), n. 48/2018 del 20 giugno scorso (cfr. Fiscal Focus del 21 giugno 2018 “
Il CNDCEC fornisce agli Ordini strumenti di supporto per l’attività antiriciclaggio”) e n. 55/2018 del 23 luglio 2018 (cfr. Fiscal Focus del 25 luglio 2018: “
Antiriciclaggio: stato dell’arte delle regole tecniche emanate dal CNDCEC”).
Come si ricorderà, con la prima delle citate informative il Consiglio Nazionale ha fornito alcuni chiarimenti in relazione agli adempimenti che la nuova normativa (D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, che, recependo la quarta Direttiva Comunitaria in materia di antiriciclaggio ha modificato la precedente normativa dettata dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231) ha posto a carico degli Ordini professionali, in quanto “organismi di autoregolamentazione” che agiscono nel rispetto delle finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, soffermandosi sui poteri-doveri ad essi facenti capo. In particolare, con riguardo alla previsione contenuta nell’art. 11, comma 1, del citato Decreto (
“gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.”), ha chiarito cosa debba intendersi, rispettivamente, per promozione dell’osservanza degli obblighi (individuandola nella formazione, intesa come strumento atto a sensibilizzare la conoscenza della normativa antiriciclaggio presso le comunità professionali) e controllo dell’osservanza degli obblighi (ritenendo trattarsi della normale funzione disciplinare già di per sé spettante agli Ordini, con la sola variante dell’estensione ad ogni condotta che può sostanziare gli estremi di una violazione della normativa antiriciclaggio).
Con la successiva informativa n. 48/2018 il CNDCEC ha, poi, fornito agli Ordini i documenti che esso stesso ha redatto per supportare le citate attività di promozione, vigilanza e controllo: il “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 d.lgs. 231/2007 (come modificato dal D.lgs. 90/2017)” e il questionario antiriciclaggio “per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017)”. Il primo dei detti documenti indica percorsi formativi idonei a supportate i professionisti sia dal punto di vista dell’aggiornamento professionale che da quello della revisione dell’architettura organizzativa degli adempimenti antiriciclaggio attraverso l’aggiornamento dei propri studi e collaboratori; il questionario serve, invece, ad adempiere all’attività di controllo assegnata ai professionisti dall’art. 11 del D.lgs. 231/2007, e va compilato annualmente da parte di tutti gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che svolgono l’attività professionale, al fine di raccogliere dati ed informazioni riferiti all’anno solare precedente alla richiesta di compilazione.
Con l’informativa n. 55/2018, infine, il Consiglio, ha comunicato agli Ordini di aver redatto ed inviato al MEF il documento “Obblighi di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11 co.2 del D.lgs. 231/2007 come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90”, al fine di acquisire il Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) previsto dalla legge, onde poi procedere all’emanazione delle regole tecniche per la redazione del succitato questionario.
Con l’ultima informativa dello scorso 13 novembre il CNDCEC chiarisce, ora, che il sopracitato il “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 d.lgs. 231/2007” non ha apportato alcuna variazione relativa alle modalità di acquisizione dei crediti formativi, essendo stato redatto “in armonia con il regolamento della FPC”. Pertanto, l’assolvimento degli obblighi formativi imposto dalla normativa antiriciclaggio potrà essere assolto sia attraverso gli eventi formativi organizzati dagli Ordini territoriali - ed in tal caso essi varranno anche ad acquisire i tre crediti nelle materie obbligatorie - sia partecipando ad eventi organizzati da altri enti che rilasceranno attestazione idonea a comprovare l’adempimento dell’obbligo formativo, che in tal caso invece varrà unicamente ai fini della normativa antiriciclaggio e non anche dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla FPC.
In relazione al “questionario antiriciclaggio per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti”, la stessa informativa rileva, inoltre, che, non essendo state ancora diffuse le regole tecniche ex art.11 comma 2 del D.Lgs.231/2007 per il relativo invio, poiché le stesse erano state subordinate al rilascio del predetto Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) sul documento sopracitato (“Obblighi di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11 co.2 del D.lgs. 231/2007 come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90”) trasmesso dal CN, è ormai evidente l’impossibilità, per gli iscritti, di poter correttamente compilare il questionario medesimo e, per il Consiglio, di poter raccogliere ed elaborare i relativi dati ai fini dell’annuale comunicazione al MEF da effettuarsi entro il 30 marzo 2019.
Il CNDCEC ha, perciò, comunicato l’intenzione di procedere, frattanto, alla raccolta dei dati da trasmettere al MEF utilizzando lo stesso questionario inviato agli Ordini (che dovranno dunque curarne la compilazione in luogo degli iscritti) lo scorso anno, trasmettendolo in allegato all’informativa in parola e precisando che dovrà essere restituito, compilato, alla sezione Pronto Ordini del sito istituzionale entro il 28 febbraio 2019.