In tema di antiriciclaggio, il CNDCEC è già più volte intervenuto a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, che, recependo la quarta Direttiva Comunitaria sull’argomento, ha modificato la precedente normativa dettata dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.
In particolare, con l’informativa n. 68 del 4 dicembre 2017 (cfr. Fiscal Focus del 9 dicembre 2017: “Promozione e controllo dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio: le indicazioni del CNDCEC”), aveva fornito alcuni chiarimenti in relazione agli adempimenti che la nuova normativa ha posto a carico degli Ordini professionali, in quanto “organismi di autoregolamentazione” che, ai sensi dell’ art. 3 comma 4 lett. a del citato Decreto, agiscono nel rispetto delle finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In dettaglio, il CN si era soffermato sulla questione dei poteri-doveri posti a carico degli Ordini in relazione alla promozione ed al controllo degli obblighi gravanti sugli iscritti in dipendenza della detta normativa (art. 11, comma 1, del D.Lgs 90/2017, “gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.”), chiarendo cosa dovesse intendersi, rispettivamente, per promozione dell’osservanza degli obblighi (individuandola nella formazione, intesa come strumento atto a sensibilizzare la conoscenza della normativa antiriciclaggio presso le comunità professionali) e controllo dell’osservanza degli obblighi (ritenendo trattarsi della normale funzione disciplinare già di per sé spettante agli Ordini, con la sola variante dell’estensione ad ogni condotta che può sostanziare gli estremi di una violazione della normativa antiriciclaggio).
Successivamente, con l’informativa n. 48/2018 del 18 giugno u.s. il CNDCEC aveva fornito agli Ordini i documenti che ha curato di redigere per supportare le citate attività di promozione, vigilanza e controllo previsti dalla normativa. Nello specifico: il “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 d.lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 90/2017)” e il questionario antiriciclaggio “per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017)”. Trattasi di documenti finalizzati: quanto al Piano, ad indicare percorsi formativi idonei a supportate i professionisti sia dal punto di vista dell’aggiornamento professionale che da quello della revisione dell’architettura organizzativa degli adempimenti antiriciclaggio attraverso l’aggiornamento dei propri studi e collaboratori; quanto al questionario, ad adempiere all’attività di controllo assegnata ai professionisti dall’art. 11 del D.Lgs. 231/2007, tramite la sua compilazione con frequenza annuale da parte di tutti gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che svolgono l’attività professionale, al fine di raccogliere dati ed informazioni riferiti all’anno solare precedente alla richiesta di compilazione.
Con l’informativa n. 55/2018 dello scorso 23 luglio, il CN, facendo seguito a quelle precedenti, ha comunicato agli Ordini di aver redatto ed inviato al MEF il documento “Obblighi di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11 co.2 del D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90”, al fine di acquisire il Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) previsto dalla legge.
Il Consiglio informa di essere stato convocato lo scorso 29 maggio dal Ministero, alla presenza della UIF e della Guardia di Finanza, per un primo confronto sui contenuti del detto documento – su cui, peraltro, è stato manifestato un generale apprezzamento – ed in quella sede sono state apportate alcune modifiche alle indicate regole tecniche, al fine di conformare la procedura di valutazione dei rischi a quella elaborata dal CSF per tutte le professioni destinatarie della normativa de qua.
Il documento modificato è stato quindi nuovamente trasmesso a detto Comitato il 13 giugno ed il 7 luglio u.s. le regole tecniche sono state dunque ufficialmente rimesse alla sua valutazione cui - stando a quanto informalmente comunicato al CN medesimo - seguirà a breve il rilascio del parere definitivo.
Pertanto il CN ha invitato gli Ordini a soprassedere temporaneamente alla compilazione del questionario ricevuto con la citata informativa 48/2018 (per la cui restituzione il termine ultimo è la fine dell’anno) onde potervi procedere con maggiore chiarezza allorché sarà possibile prendere visione delle suddette regole tecniche, che saranno emanate non appena interverrà il rilascio del citato parere del CSF.
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