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Con la circolare n. 15/2012 il Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazioni ha reso chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’art. 40, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000.
Acquisizione d’ufficio. Il comma 2 della citata disposizione di legge, al fine di evitare che le Pubbliche amministrazioni continuino a chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell’acquisizione d’ufficio dei certificati, ha previsto che sul certificato venga impressa la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Tanto, a pena di nullità del documento stesso.
Fascicoli cause giudiziarie. La novella non ha mancato di suscitare alcuni dubbi di natura interpretativa. Per questa ragione, il Ministero competente è intervenuto per rendere gli opportuni chiarimenti. Si apprende così che le disposizioni dettate dal comma 2, art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, non si applicano nel caso di certificati da depositare nei fascicoli di causa, in quanto l’obbligo di apporre la sopraccitata dicitura si applica solo nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni “tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale”, costituendo, peraltro, principio affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in genere, “ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale”.
Certificati per l’estero. La circolare si è poi occupata dei certificati rilasciati per l’estero, chiarendo che su di essi non va apposta la dicitura prevista dal citato art. 40, comma 2, D.P.R. n. 445/2000, in quanto tale norma si applica “solo tra Amministrazioni dello Stato Italiano”. Quindi, ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente in un Paese diverso dall’Italia o a un’altra Amministrazione di un Paese estero sarà sufficiente che lo stesso rechi la dicitura: “Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero”.