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La novità. La Manovra correttiva, D.L. 5 luglio 2011, n° 98, convertito con Legge 15 luglio 2011, n°111, è intervenuta in maniera incisiva in ordine alle spese di giustizia, definite nel Testo unico adottato con D.P.R. 30 maggio 2002 n.115. Tale intervento, in via generale, è consistito in un generale aumento del c.d. Contributo unificato, sia nel processo civile che amministrativo oltre che nell’introduzione di esso anche per il processo tributario, in sostituzione dell’imposta di bollo. Il tutto, con evidente aggravio di spese per il cittadino che intenda intraprendere un qualsivoglia iter giudiziario, in sede civile, amministrativa o tributaria. Come se non bastasse, le novità in materie di spese di giustizia, hanno interessato in modo significativo anche i professionisti chiamati a tutelare gli interessi dei propri assistiti. Prevista, infatti, nei loro confronti una sanzione economica nel caso in cui omettano di indicare il proprio indirizzo di P.e.c., il numero di fax od il codice fiscale del cliente, all’inizio dell’atto che introduce il giudizio.
La sanzione. Attualmente, dunque, al difensore, sia esso un Avvocato od un Commercialista -quest’ultimo nel caso di contenzioso tributario – sarà richiesto una cautela in più. Infatti, l’art. 37, comma 6, n. 2, lett. q) del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, recante disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, ha aggiunto il comma 3-bis, all’art. 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, prevedendo che, ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà. La norma, però, nulla aggiunge, né in ordine a chi sarà tenuto a vigilare sul rispetto dell’obbligo e, conseguentemente, a comminare la detta sanzione, né tantomeno circa i tempi e le modalità del versamento di quanto dovuto. A tal proposito però, può ipotizzarsi che deputati saranno il Giudice, al momento della decisione della causa o, in alternativa, le competenti cancellerie, allorquando la causa venga iscritta a ruolo. Ma se fosse valida la seconda ipotesi, dovremo aspettarci che i cancellieri di tutta Italia, da oggi, si sentiranno anche un po’ vigili urbani? Infine, un’ultima riflessione, sempre di carattere pratico. A ben vedere, l’inadempimento del detto obbligo formale a carico del difensore, potrebbe fare insorgere contrasti tra questi ed il cliente. Cliente che – nella peggiore delle ipotesi – potrebbe vedersi costretto ad un ulteriore procedimento per il recupero della somma versata a titolo di sanzione. In buona sostanza, in mancanza di ulteriori precisazioni da parte del Legislatore, sembrerebbe davvero legittimo aspettarsi di tutto, anche conseguenze paradossali, come quella appena considerata.