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Nel caso di società di capitali, al fine di accertare l’incompatibilità con l’esercizio della professione dell’iscritto, si dovrà verificare che quest’ultimo, qualora sia amministratore con tutti o ampi poteri gestionali, non detenga nella suddetta società anche un interesse economico prevalente attraverso l’intestazione di partecipazioni sociali a soggetti a lui riferibili (ad esempio: società fiduciarie, prestanomi, coniuge non legalmente separato, conviventi, parenti entro il 4° grado ovvero a società da questi controllate).
In merito alla relativa incompatibilità con lo svolgimento di un’ulteriore attività inerente all’organizzazione di corsi formativi, invece, lo svolgimento di tale attività non è di per sé incompatibile con quello di attività professionale, a meno che l’iscritto intenda svolgerla attraverso l’esercizio di attività d’impresa per proprio conto.
È quanto sancito dal Pronto Ordini n. 191 del 12 novembre 2021, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in ordine all’eventuale incompatibilità con l’esercizio della professione, dell’iscritto che assume l’incarico di amministratore di un centro elaborazione dati.
Il parere del Consiglio Nazionale è scaturito a seguito di un quesito posto da un Ordine territoriale che, nello specifico, ha chiesto di sapere se sia compatibile con l’esercizio della professione l’assunzione dell’incarico di amministratore di un centro elaborazione dati (CED), nonché lo svolgimento di attività di organizzazione di corsi formativi. Nel quesito, inoltre, è stato chiesto se il CED sia o meno assoggettato alla contribuzione previdenziale.
Il parere del CNDCEC – In merito al primo quesito posto (incompatibilità tra esercizio della professione, assunzione di carica di amministratore in un CED e svolgimento dell’attività di organizzazione di eventi formativi), il Consiglio Nazionale richiama l’articolo 4, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 139/2005, il quale dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio dell’attività d’impresa svolta per proprio conto (in nome proprio o altrui).
Sul punto, lo stesso CNDCEC specifica che per “esercizio di attività d’impresa in conto proprio” deve intendersi il concreto svolgimento dell’attività d’impresa per un proprio interesse economico.
A tal proposito, lo stesso Consiglio richiama quanto evidenziato nelle Note interpretative dell’incompatibilità, in quanto, laddove l’attività d’impresa sia svolta in forma societaria, l’incompatibilità ricorrerà nei seguenti casi:
Nello specifico caso di società di capitali - afferma il CNDCEC - si dovrà comunque accertare che l’iscritto, qualora sia amministratore con tutti o ampi poteri gestionali, non detenga nella suddetta società anche un interesse economico prevalente attraverso l’intestazione di partecipazioni sociali a soggetti a lui riferibili (ad esempio: società fiduciarie, prestanomi, coniuge non legalmente separato, conviventi, parenti entro il 4° grado ovvero a società da questi controllate).
Qualora fosse accertato che la società CED sia riferibile all’iscritto in tali termini, al fine di escludere l’incompatibilità, si dovrebbe ulteriormente accertarne la natura di società di servizi; diversamente, l’iscritto verserebbe in una situazione d’incompatibilità.
Relativamente alla questione riguardante l’incompatibilità con lo svolgimento di un’ulteriore attività relativa all’organizzazione di corsi formativi posta nel quesito, il Consiglio Nazionale osserva, invece, che lo svolgimento di detta attività non è di per sé incompatibile con quello di attività professionale, a meno che l’iscritto intenda svolgerla attraverso l’esercizio di attività d’impresa per proprio conto. A tal proposito il CNDCEC evidenzia che, dal quesito posto, non si evince se l’attività di organizzazione dei corsi formativi sia svolta dalla stessa società CED, in cui l’iscritto riveste la carica di amministratore. Ciò è rilevante in quanto se così fosse, si dovrebbe far riferimento a quanto sopra esposto in merito all’accertamento dell’effettiva riferibilità della società all’iscritto.
Riguardo al secondo quesito posto (assoggettabilità del CED a contribuzione previdenziale), infine, il Consiglio Nazionale afferma che la questione sollevata verte su temi che esulano da quelli propriamente ordinistici.