23 marzo 2012

CNDCEC: aggiornate le note interpretative sulla incompatibilità

È incompatibile la professione con la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)
Autore: Redazione Fiscal Focus

Le note sulla incompatibilità - Sul sito nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, sono state pubblicate le Note interpretative (aggiornate) riguardanti la disciplina delle incompatibilità con l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 del D.Lgs 28.06.2005 n. 139. In particolare il Consiglio Nazionale, nella seduta del 1° marzo scorso, ha approvato alcune modifiche alle stesse note interpretative che erano state diffuse nel 2010.

Incompatibilità della professione
– Il Consiglio Nazionale ricorda che l’articolo 4 del D.Lgs n. 139, pubblicato nella G.U. S.O. n. 166 del 19 luglio 2005, reca le disposizioni in tema di incompatibilità per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
L’incompatibilità della professione è prevista con l’esercizio di alcune professioni (notaio e giornalista professionista), di alcune attività (appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione dei tributi e promotore finanziario), e nonché con l’esercizio dell’attività d’impresa in nome proprio o altrui e per conto proprio, di produzione di beni e servizi, intermediaria nella circolazione di beni e servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione. L’incompatibilità è esclusa qualora l’attività svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione. Ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico.

Aggiornamento delle Note
– Dopo la prima diffusione delle Note, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno effettuare un aggiornamento delle stesse per agevolare gli Ordini locali nella verifica della sussistenza o meno delle eventuali cause di incompatibilità.

Le modifiche
- Nello specifico, le modifiche riguardano l’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa, con riferimento all’impresa agricola per la quale si è chiarito che, l’incompatibilità con l’esercizio della professione sussiste solo laddove il professionista iscritto assuma la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Altre precisazioni - Il Consiglio, ha fornito altre precisazioni sull’accertamento della sussistenza nelle società di servizi, del carattere di strumentalità/ausiliarietà dell’esercizio della professione, con riferimento all’intervallo da prendere in considerazione nell’effettuare il raffronto tra i fatturati della società e dell’iscritto.

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