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I principi di attestazione - Si è svolto ieri a Roma l’importante convegno nazionale sul tema dei principi di attestazione dei piani di risanamento. Evento, questo, al quale hanno preso parte il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Gerardo Longobardi, e i consiglieri nazionali Maria Rachele Vigani, Felice Ruscetta, Andrea Foschi e Raffaele Marcello. Da parte sua, il numero uno della categoria ha chiarito che “i principi di attestazione dei piani di risanamento redatti nei mesi scorsi da diversi enti, tra cui la Fondazione nazionale dei commercialisti, possono essere degli standards da seguire e, nei casi patologici, potrebbero rappresentare una esimente della responsabilità”. Secondo il presidente Longobardi, questi principi devono essere considerati come una versione beta da sottoporre a una necessaria manutenzione. “Pur essendo già stati sottoposti ad una pubblica consultazione – ha aggiunto il numero uno - apriremo su di essi un confronto mirato con gli Ordini territoriali e i colleghi, per recepire le loro esperienze sul campo. Mi auguro che alla fine di questo percorso, che dovrà tener conto delle esperienze che si sono prodotte in questi anni, si possa arrivare in futuro a dei principi di comportamento anche in questo ambito”.
Prima e dopo - Il presidente del Consiglio nazionale ha spiegato che quando non esistevano questi principi, i commercialisti non avevano né indicazioni né parametri da prendere come riferimento. Ai professionisti era lasciata la sola possibilità di avvalersi dei principi di revisione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 39/2010, oltreché a quelli stabiliti dal CNDCEC e riconosciuti dalla Consob. Tuttavia l’utilizzo di questi principi era limitato alla compatibilità o meno con la specificità della funzione dell’attestatore. “Alla luce delle prassi registrate nei tribunali italiani, gli estensori dei principi hanno proposto un modello di relazione da utilizzare e declinare in funzione dei casi specifici. Ora che i Principi di attestazione ci sono bisogna utilizzarli al meglio come linee guida, fermo restando che l’attestazione implica pur sempre un giudizio prognostico che, talvolta, come opportunamente specificato dai principi stessi, può non trovare conferma nello svilupparsi dei fatti e dei successivi accadimenti. Ci tengo a sottolineare che quella dell’attestatore non è una vera e propria revisione legale, ma un’attività caratterizzata dal poco tempo a disposizione e da grandi responsabilità”, ha continuato il presidente.
La figura dell’attestatore – In ultima analisi, il numero uno della categoria ha posto l’attenzione sulla figura dell’attestatore, elemento chiave dell’intera questione. In via più specifica, la legge fallimentare ha riconosciuto a questa figura delle funzioni e delle responsabilità di grado rilevante. Sul punto, Longobardi conclude spiegando che “la centralità del suo ruolo negli istituti di composizione negoziale della crisi e del concordato preventivo, è stata espressamente dichiarata anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Eppure, nonostante la fiducia accordata al professionista, che nelle intenzioni del legislatore deve redigere le relazioni e le attestazioni secondo la propria competenza professionale e con la diligenza professionale necessaria per lo svolgimento dell’incarico, la legge espone quest’ultimo al pericolo della contestazione del reato di falso in attestazioni e relazioni nei casi in cui egli o esponga informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti. È evidente, dunque, come per il professionista si tratteggi uno scenario estremamente pericoloso, che rende opportuno svolgere l’incarico conferito con la massima professionalità”.