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L’informativa - Già con l’informativa n. 28/2012 il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si era espresso in merito al decreto ministeriale n. 23/2012 del Ministero dell’Interno col titolo “Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario”, che dispone in materia di revisione dei conti negli enti locali. All’epoca, il leader dei commercialisti italiani chiedeva che venissero applicate delle modifiche al provvedimento mirate a rafforzare la tutela ai commercialisti, che a suo parere risultava evidentemente debole. In sostanza, le critiche preliminari riguardavano le modalità di inserimento nel registro dei revisori contabili alla luce delle quali il professionista, nella fase di prima attuazione del provvedimento, poteva avanzare richiesta d’iscrizione qualora avesse all’attivo 15 CFC inerenti a queste macro aree: “C.2 ‘Revisione aziendale e controllo legale dei conti’; C. 7 ‘Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche’; D.1 ‘Diritto amministrativo’; D.7 ‘Diritto tributario’”. Ora, con l’informativa n. 32 diffusa il 17 aprile, il presidente Siciliotti ha inteso segnalare le novità del decreto, pur riscontrando ulteriori problematiche.
Le osservazioni – A ben vedere, il parere del Consiglio nazionale in merito alle modalità di estrazione a sorte per la nomina di revisori degli enti locali, afferma di apprezzare l’interessamento e le revisioni apportate al testo, ma non fa mistero di individuare ulteriori debolezze. Il fatto è che, pur gradendo la modalità di nomina affidata alla sorte, in seno al Consiglio nazionale si ritiene che tale tecnica sia praticata solo in una prima fase applicativa, affidando le nomine successive a un’“autorità o a un organismo indipendente”.
Penalizzazioni per i giovani – Inoltre, sempre per quel che concerne le nomine, il presidente dei commercialisti italiani ritiene che la scelta di procedere sulla base dell’anzianità d’iscrizione all’Albo e in riferimento all’esperienza maturata vada a penalizzare i giovani iscritti e non tenga conto in misura complessiva dei meriti dei singoli professionisti, a prescindere dall’età anagrafica.
Sui crediti – Poi, per quanto riguarda i crediti di formazione richiesti dal decreto, Claudio Siciliotti segnala due diversi motivi di disaccordo col Ministero dell’Interno. In primo luogo, il leader del Consiglio nazionale critica le “modalità di conseguimento dei crediti formativi a regime”; in seconda battuta, a non raccogliere il plauso dei commercialisti è l’“eccessivo numero dei crediti formativi richiesti in fase di prima attuazione per l'iscrizione nell'elenco”. Dunque, in riferimento al primo motivo di critica, il parere del presidente è che non si sia provveduto a erogare un provvedimento che prendesse in seria considerazione la “formazione professionale che i professionisti iscritti nel nostro albo devono assolvere ai sensi del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. La preventiva condivisione dei programmi di formazione con il Ministero dell'interno, infatti, non solo non tiene conto del ruolo che la citata legge attribuisce agli Ordini territoriali e al Consiglio Nazionale in materia di formazione, ma sembra ignorare, a regime, l'obbligo formativo già esistente, per legge, in capo agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti”. Infatti, le materie richieste dal decreto ministeriale n. 23/2012 sono già previste dal Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio nazionale nel 2008. In definitiva, l’auspicio espresso nella lettera inviata ai presidenti degli Ordini locali è che, “ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dal DM 23/2012”, vengano riconosciuti automaticamente i crediti rilasciati ai professionisti dagli stessi Ordini. Poi in merito al numero dei crediti pregressi, Siciliotti ha osservato che si tratta di una richiesta immotivata “soprattutto in considerazione dell'assenza di un obbligo di formazione specifica nelle materie di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali fino all'emanazione negli anni 2009-2011”.
Liberalizzazione – Inoltre, proprio in virtù dei principi di liberalizzazione diffusi dal Governo, il Consiglio nazionale sottolinea che “l'iscrizione nell'elenco regionale debba essere disposta tenendo conto non solo della residenza anagrafica, ma anche del domicilio professionale eletto a tale scopo”.
Avviso – In conclusione, il presidente Siciliotti ha inteso avvisare i colleghi degli Ordini locali che il Consiglio nazionale ha allacciato rapporti di collaborazione col Ministero dell’Interno finalizzati all’erogazione di corsi formativi per l’attribuzione dei 10 crediti previsti per l’anno in corso. Si tratterà di eventi annuali le cui modalità attuative verranno trasmesse con ulteriori informative.