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La lettera d’incarico professionale - Il CNDCEC, in particolare il gruppo di studio sulla “tariffa professionale”, a seguito dell’emanazione dell’articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dall’articolo 1 comma 1 della Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha approvato il modello della lettera di incarico professionale. La lettera di incarico deve essere redatta facendo richiamo a quanto previsto dal Codice Civile, dal codice deontologico professionale e da quelle norme che hanno rilevanza per la professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, come ad esempio la normativa antiriciclaggio.
La pattuizione del compenso – Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 9 del decreto prevede che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento dell’incarico professionale nella forma prevista dall’ordinamento. Il professionista al momento del conferimento dell’incarico (alla stipula del contratto) deve rendere noto al cliente il grado di complessità dello stesso attraverso una serie di informazioni utili, necessarie per la stipula dello stesso.
Il compenso – La misura del compenso deve essere adeguata all’incarico e dovranno essere indicate nella pattuizione tutte le voci di costo (spese, oneri e contributi). Il preventivo, il compenso e l’incarico si possono perfezionare anche verbalmente, ma è consigliabile ricorrere sempre alla forma scritta sia per il preventivo, che per la pattuizione del compenso, anche perché ora è necessario indicare gli estremi della polizza professionale.
Le clausole della lettera d’incarico – Si ricorda che in ogni lettera d’incarico non deve mai mancare: l’oggetto (in particolare bisognerà fornire al cliente in modo dettagliato tutte le informazioni riguardo alle attività) e il grado di complessità dell’incarico, il compenso con gli oneri ipotizzabili, il recesso, gli estremi della polizza professionale.
Gli obblighi del professionista – Al momento dell’assunzione dell’incarico, il professionista si impegna a prestare la propria opera utilizzando la diligenza che viene richiesta dalla natura del’attività esercitata, seguendo le leggi e le norme deontologiche professionali. Il professionista, inoltre, salvo diversi accordi con il cliente, ai sensi dell’articolo 2235 del C.C. trattiene la documentazione del cliente per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico, deve rispettare il segreto professionale (curando che lo facciano anche i propri collaboratori) non divulgando fatti o informazioni di cui si viene a conoscenza in relazione all’incarico.
Gli obblighi del cliente – Nella lettera d’incarico sono previsti anche gli adempimenti da parte del cliente, in particolare egli ha l’obbligo di far pervenire presso lo studio del professionista tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. La consegna di tale documentazione non sarà oggetto di sollecito o di ritiro da parte del professionista, il quale declina ogni responsabilità per qualsiasi tardiva esecuzione del mandato se dovuta a inerzia o ritardo del cliente. Il cliente deve collaborare con il professionista e ha l’obbligo di informarlo su ogni variazione inerente l’incarico.
Il recesso – Il professionista può recedere dal contratto per giusta causa avendo in tale ipotesi diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera svolta. Un’assenza di collaborazione del cliente nell’espletamento dell’incarico professionale può costituire una giusta causa di recesso. Tuttavia il diritto di recesso non deve recare pregiudizio al cliente, il quale dovrà comunque essere informato con preavviso.
Anche il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento revocando il mandato senza obbligo di motivazione, tuttavia sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute e a pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta.