19 settembre 2012

Cndcec: risponde ai dubbi su rinnovo Ordini

Sul sito nuova pagina e faq (informativa n. 71/2012)
Autore: Redazione Fiscal Focus

I quesiti sul portale - In vista delle elezioni del 15 e 16 novembre per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, il Cndcec ha istituito una specifica pagina sul proprio portale (informativa n. 71/2012) oltre ad aver chiarito alcuni dubbi pubblicando sul proprio portale ben 27 risposte ad analoghi quesiti. Vediamone brevemente i contenuti.

Elettorato e seggi - Gli esperti contabili non voteranno alla tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Odcec locale. A chiarirlo è il Cndcec spiegando che per nessuno degli iscritti alla sez. B dell’Albo sono maturati gli anni di anzianità necessari ad avere diritto al voto, essendo che l’elenco si è costituito nel 2008. In merito poi all’elezione del collegio dei revisori, gli esperti contabili iscritti al registro dei revisori legali avranno il diritto di elettorato attivo, mentre saranno elettorato passivo i non iscritti a quel registro. In merito ai seggi, per determinare quanti ne spettino ai dottori commercialisti e quanti ai ragionieri, sarà opportuno valutare gli iscritti all’elenco speciale per entrambe le componenti alla data del 2 agosto 2012. Poi, affinché le operazioni di voto siano valide è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio, pertanto se non sussiste un’assenza permanente di uno di essi non sarà opportuna alcuna sostituzione. Qualora l’assenza per gravi motivi sia permanente, vi sono due modalità per la sostituzione: per nomina dell’assemblea se l’assente è il Presidente o il Segretario; per designazione del Presidente se si tratta di uno scrutatore. Infine, le schede delle due componenti, qualora si voglia snellire la mole di lavoro, possono essere raccolte in due diverse urne. Il seggio elettorale, per entrambe le giornate di voto, deve essere costituito nel medesimo luogo. Non potendo stabilire più scrutatori di quanti ne preveda il regolamento, qualora “il numero degli iscritti o l’ampiezza della circoscrizione territoriale dell’Ordine lo richieda il Consiglio, con apposita delibera, potrà decidere di istituire uno o più seggi elettorali aggiuntivi”.

Le date di convocazione e presentazione – “L’ultimo giorno utile per effettuare la convocazione dell’assemblea elettorale è il 30 settembre 2012”, spiega il Cndcec. Inoltre, si chiarisce che la data di convocazione è “la data dell’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale”, non la data delle elezioni. Mentre il deposito delle liste può avvenire entro e non oltre il 15 ottobre 2012. Il termine per esercitare il diritto d’opzione (tramite una comunicazione inoltrata con qualsiasi mezzo all’Odcec di riferimento) è posto al 21 settembre, ma se tale diritto è stato esercitato da tutti gli iscritti, la convocazione dell’assemblea elettorale può avvenire prima del 22 settembre 2012. Una preventiva delibera risulterà opportuna per due soli motivi: “avvalersi del voto per corrispondenza; costituire seggi aggiuntivi ai sensi dell’art. 13, reg. elettorale”. Per concludere, l’assemblea elettorale non può essere svolta in concomitanza con l’approvazione di bilancio, poiché bisogna osservare delle diverse regole.

Voto per corrispondenza – Questa modalità di voto dev’essere concessa tramite un’apposita delibera del Consiglio dell’Odcec prima della convocazione dell’assemblea. La scheda elettorale può essere ritirata esclusivamente dall’elettore. Sarà il Segretario a ricevere e conservare, presso l’Ordine, la scheda votata senza giudicarla, in quanto ciò avverrà in sede di scrutinio. Il Segretario non può delegare nessuno, ma qualora egli non possa adempiere a tale compito si procede alla sostituzione. Il Consiglio potrebbe anche deliberare che il voto per corrispondenza possa essere espresso presso uno studio notarile, ma sarà l’elettore a scegliere il notaio.

Liste – Il Consiglio dell’Ordine non può prevedere che la sottoscrizione della lista avvenga presso un notaio, poiché la competenza a disciplinare le operazioni elettorali è rimessa in maniera esclusiva al Cndcec. L’autenticazione avviene o per mezzo del Consigliere Segretario o facendo accompagnare la lista da una copia del documento d’identità. “Le liste dei dottori commercialisti devono essere sottoscritte da iscritti all’albo con il titolo di dottore commercialista mentre le liste dei ragionieri commercialisti dovranno essere sottoscritte da iscritti all’albo con il titolo di ragioniere commercialista: le elezioni sono assolutamente separate e l’eventuale collegamento fra le liste ha rilievo solo per il conteggio finale dei voti. Ogni iscritto quindi può sottoscrivere la lista sulla base del titolo posseduto. I numeri indicati nell’art. 8, comma 1, lettere da a) a d), sono riferiti al numero di iscritti di ciascuna componente professionale”. In merito alla presentazione delle liste, il Cndcec chiarisce che nella convocazione elettorale non può essere indicato un termine “precedente al 30° giorno antecedente alla data fissata per l’assemblea elettorale”.

Il Presidente dell’Odcec – Nel caso in cui il Presidente uscente sia candidato, le sue funzioni sono svolte dal vice non candidato. Ne consegue che il Presidente non possa neanche svolgere la funzione di presidente del seggio elettorale.

Sui revisori
– Qualora non vi siano candidature o liste per l’elezione del Revisore unico o del Collegio dei revisori, nel momento in cui il nuovo Consiglio si sarà insediato dovrà convocare un’ulteriore assemblea elettorale. Inoltre, “la votazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico deve avvenire in entrambi i seggi, in quanto occorre garantire ad entrambe le componenti che possano esprimere il loro voto per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e per il Collegio dei Revisori nello stesso luogo”.

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