28 marzo 2018

CNDCEC: risposte a vari quesiti degli ordini

Autore: Ester Annetta

Nella sezione Pronto Ordini del sito istituzionale sono state pubblicate, da parte del CNDCEC, le risposte a diversi quesiti formulati dagli Ordini territoriali nel corrente mese di marzo, riguardanti argomenti di diversa natura.

Un primo gruppo di quattro quesiti riguarda l’ambito della formazione e del tirocinio.

1. L’Ordine di Cremona (P.O 3/2018), in relazione alla determina della Ragioneria Generale dello Stato del 7 marzo 2017 che ha ridefinito il programma di aggiornamento professionale, ha domandato se i crediti formativi acquisiti dagli iscritti antecedentemente alla detta determina possano valere anche ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti nel registro dei revisori. Il CN ha replicato osservando che il MEF riconosce piena validità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori a tutte le attività accreditate realizzate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017 che risultino conformi ai contenuti della citate determina, rinviando tuttavia al confronto tra i codici delle materie indicate nella stessa con quelli indicati nell’elenco materie fornite dal CNDCEC la verifica della rispondenza ai fini del riconoscimento della validità dei crediti conseguiti.

2. L’Ordine di Grosseto (P.O 21/2018), in relazione al passaggio di iscrizione dalla sezione B alla sezione A dell’Albo ha domandato se l’esperto contabile che intenda effettuare tale variazione debba sostenere un ulteriore periodo di tirocinio. Sul presupposto che l’esperto contabile abbia già compiuto il tirocinio richiesto per l’accesso alla sezione B ed abbia conseguito laurea specialistica o magistrale necessaria per svolgere la professione di commercialista, il CN ha risposto che – ai sensi dell’art. 14 del D.M. 143/2009 – l’esperto contabile debba svolgere un anno di tirocinio da dottore commercialista (iscrivendosi nell’apposita sezione del registro dei tirocinanti) al termine del quale potrà sostenere il relativo esame di abilitazione. Le modalità per l’assolvimento del tirocinio restano quelle ordinarie: 20 ore settimanali presso uno studio commercialista per un anno o per sei mesi se i restanti sei vengano impegnati con la partecipazione a corsi di formazione organizzati ai sensi del relativo Regolamento.

3. All’Ordine di Milano (P.O 23/2018) il CN ha dato risposta affermativa ai due quesiti riguardanti la rimborsabilità:

  • della tassa di iscrizione versata a fronte della richiesta di iscrizione nel registro del tirocinio che sia stata in seguito ritirata prima che l’Ordine abbia deliberato l’iscrizione stessa;
  • del contributo di iscrizione all’Albo versata senza che l’iscrizione sia mai stata presentata.

La ratio è che in entrambi i casi, in mancanza di attività svolta dal Consiglio dell’Ordine in relazione all’iscrizione, verrebbe meno il presupposto del versamento delle relative somme.

4. Con riferimento al quesito dell’Ordine di Roma (P.O 35/2018), in tema di tirocinio, il CN ha confermato l’interpretazione data dallo stesso secondo cui, ai fini dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti, sono sufficienti i crediti maturati nel percorso di laurea triennale delle classi correlate L18 ed L33, mentre, all’opposto, è necessario conseguire i crediti formativi richiesti dall’Ordinamento didattico per l’accesso alle lauree magistrali convenzionate se il percorso di laurea triennale è di altra classe (diversa da L18 ed L33).

Altri quesiti sono quelli prospettati:

  • dall’Ordine di La Spezia (P.O 24/2018), in tema di esercizio abusivo della professione: la domanda formulata mira a conoscere se possa configurarsi il reato de quo (art. 348 c.p.) qualora sia accertato che il professionista sospeso a seguito di un provvedimento disciplinare abbia comunque continuato ad esercitare la propria attività. Il CN ha risposto che presupposto della suddetta fattispecie di reato sia non solo la mancanza dell’abilitazione all’esercizio della professione per difetto di iscrizione all’albo ma anche la condizione di chi, originariamente iscritto, sia stato successivamente radiato o sospeso, così richiamando quanto a riguardo precisato dalla Cassazione nella Sent. n. 20439 del 24.5.2017;
  • dall’Ordine di Savona (P.O 29/2018), in relazione all’ammissibilità della rifusione delle spese legali dell’iscritto che, a seguito di un provvedimento di sospensione comminatogli, abbia visto accolto il proprio ricorso dal Consiglio di Disciplina Nazionale. Muovendo dalla considerazione che il procedimento disciplinare non abbia natura penale ma amministrativa e, dunque, l’eventuale scelta di affidare la propria difesa ad un professionista sia una facoltà dell’iscritto e non una prescrizione (il che significa che l’eventuale costo della difesa è anch’esso parte della scelta medesima), unita all’altra considerazione che il diritto amministrativo è sorretto dal principio di legalità e, pertanto, in assenza di una esplicita previsione normativa non si possa esercitare alcun diverso potere, ivi compreso – nella specie - quello di condannare il Consiglio di Disciplina Territoriale alle spese del ricorso, il CN ha ritenuto che la rifusione non sia consentita.
  • dall’Ordine di Foggia (P.O 32/2018), in relazione alla compatibilità dell’esercizio della professione con l’attività di dipendente pubblico a tempo determinato.Il CN a riguardo ha rilevato che l’art. 4 comma 3 del D.Lgs 139/2005 non consente l’esercizio della libera professione ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ammettendo tuttavia la possibilità che tale cumulo sia possibile ove l’attività pubblica venga svolta part-time e cioè, per un numero di ore di lavoro inferiore al 50% rispetto al tempo pieno. Il caso prospettato dall’Ordine di Foggia riguardava invece l’assunzione di un professionista come dipendente comunale per 30 ore settimanali e, pertanto, per una durata superiore rispetto a quella consentita dalla predetta deroga. In aggiunta a ciò, stante la previsione contenuta nel documento diffuso dalla Funzione Pubblica “Criteri in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti” che stabilisce che debba considerarsi a tempo pieno l’incarico che presenti caratteri di abitualità e conflitto d’interesse, ha perciò concluso che il cumulo non sia consentito.
  • Infine, l’Ordine di Benevento (P.O 312/2017), sempre in tema di incompatibilità, ha chiesto un parere circa l’ammissibilità dell’esercizio di attività di procuratore sportivo da parte di un iscritto. In proposito il CN ha rilevato che, alla luce del nuovo Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo emanato dalla FIFA e recepito dalla FIGC nel 2015, il procuratore sportivo ha assunto la sostanziale connotazione di rappresentante di una società sportiva e/o di un calciatore e non quella di mediatore. Pertanto, stante la previsione dell’art. 4 del D. Lgs. 139/2005 che preclude la compatibilità dell’esercizio della professione con lo svolgimento di attività imprenditoriale di mediazione, non ravvisandosi in tale ipotesi un’attività di tal genere, il cumulo è possibile.
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