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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato, nel mese di giugno 2019, alcuni Pronto Ordini con i quali sono stati forniti, tra l’altro, chiarimenti in merito, rispettivamente, alla notificazione dei provvedimenti disciplinari (PO n. 61/2019) ed alla decorrenza dell’esecutività della sanzione disciplinare (PO n. 80/2019).
Notificazione dei provvedimenti disciplinari (PO n. 61/2019)
Al CNDCEC è stato chiesto, con riguardo alle notifiche dei provvedimenti disciplinari a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), se la delibera allegata alla stessa PEC, in formato Pdf, firmata in originale sul documento cartaceo custodito presso la Segreteria, possa ritenersi valida o se, invece, debba essere apposta anche la firma digitale del presidente al suddetto documento allegato alla PEC.
Il Consiglio Nazionale ha dapprima osservato che, la sottoscrizione di un atto, rappresenta un elemento indispensabile per la formazione dello stesso, in quanto, ha la funzione di assicurare la provenienza del documento da parte di colui che appare esserne l’autore.
Nella fattispecie in esame, il CNDCEC richiama l’articolo 26 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, in quanto, la delibera che contiene il provvedimento disciplinare a cui si fa riferimento, sottoscritta in originale dal presidente e dal Segretario e depositata presso la Segreteria del Consiglio di Disciplina dell’Ordine, può essere notificata tramite PEC “all’incolpato ed agli altri destinatari”, senza la necessità di apporre la firma digitale.
Dopo aver ricordato quanto disposto dal suddetto articolo 26, il Consiglio Nazionale sottolinea che la PEC e la firma digitale sono due strumenti informatici differenti, pur essendo entrambi usati per conferire valore legale agli allegati garantendo l’identità del mittente.
A tal proposito, quindi, nella risposta del Consiglio, si riepilogano le specificità dei due strumenti:
Decorrenza esecutività sanzione disciplinare (PO n. 80/2019)
A seguito di un quesito posto dal Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale, il CNDCEC è stato chiamato a fornire chiarimenti in merito ad una decisione disciplinare in riserva relativa ad un iscritto condannato, in via definitiva in sede penale, per concorso in corruzione in atti giudiziari. Nello specifico, è stato chiesto se, la decorrenza della suddetta sanzione, qualora venisse disposta la sospensione, possa avere efficacia postergata, ovvero a partire dalla conclusione del periodo di esecuzione della sanzione penale o se debba decorrere trascorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
Il Consiglio Nazionale, richiamando l’articolo 26 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, in vigore dal 1° giugno 2015, ricorda che, tale articolo, al comma 1 stabilisce le modalità per l’effettuazione delle notifiche dei provvedimenti disciplinari e, al comma 3, i tempi di decorrenza dell’esecutività degli stessi.
Nel dettaglio, il citato comma 3, dispone che «spirato il termine per l’impugnazione, decorrente dalla data della notifica all’incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell’iscritto la data di esecutività del provvedimento».
Il termine per proporre impugnazione innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale è di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (articolo 55 del D. Lgs. n. 139/05). Di conseguenza, decorso tale periodo, il provvedimento diventa esecutivo nei confronti del professionista sanzionato.
Il CNDCEC precisa, altresì, che l'impugnazione della delibera impugnata o l'istanza di sospensione della medesima non determinano, ipso facto, la sospensione dell'esecutività del provvedimento, occorrendo, in tal senso, una pronuncia favorevole da parte del Consiglio di Disciplina Nazionale.
Considerando tutto quanto sopra esposto, si conclude sottolineando che, decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento, quest’ultimo diviene definitivo e, quindi, “non è possibile postergare l’esecutività”.