1 luglio 2019

CNDCEC: sanzione disciplinare, decorsi 30 giorni non si può postergare l’esecutività

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato, nel mese di giugno 2019, alcuni Pronto Ordini con i quali sono stati forniti, tra l’altro, chiarimenti in merito, rispettivamente, alla notificazione dei provvedimenti disciplinari (PO n. 61/2019) ed alla decorrenza dell’esecutività della sanzione disciplinare (PO n. 80/2019).

Notificazione dei provvedimenti disciplinari (PO n. 61/2019)
Al CNDCEC è stato chiesto, con riguardo alle notifiche dei provvedimenti disciplinari a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), se la delibera allegata alla stessa PEC, in formato Pdf, firmata in originale sul documento cartaceo custodito presso la Segreteria, possa ritenersi valida o se, invece, debba essere apposta anche la firma digitale del presidente al suddetto documento allegato alla PEC.

Il Consiglio Nazionale ha dapprima osservato che, la sottoscrizione di un atto, rappresenta un elemento indispensabile per la formazione dello stesso, in quanto, ha la funzione di assicurare la provenienza del documento da parte di colui che appare esserne l’autore.
Nella fattispecie in esame, il CNDCEC richiama l’articolo 26 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, in quanto, la delibera che contiene il provvedimento disciplinare a cui si fa riferimento, sottoscritta in originale dal presidente e dal Segretario e depositata presso la Segreteria del Consiglio di Disciplina dell’Ordine, può essere notificata tramite PEC “all’incolpato ed agli altri destinatari”, senza la necessità di apporre la firma digitale.
Dopo aver ricordato quanto disposto dal suddetto articolo 26, il Consiglio Nazionale sottolinea che la PEC e la firma digitale sono due strumenti informatici differenti, pur essendo entrambi usati per conferire valore legale agli allegati garantendo l’identità del mittente.
A tal proposito, quindi, nella risposta del Consiglio, si riepilogano le specificità dei due strumenti:
  • la PEC costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quelle mediante raccomandata a/r. L’articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni (Codice dell’amministrazione digitale), dispone infatti che «la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta». La notifica mediante PEC si perfeziona, per il mittente, quando si genera la ricevuta della consegna da parte del gestore della PEC e, per il destinatario, quando l’email certificata è disponibile in modalità informatica per il ricevente;
  • la firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, in presenza di determinati requisiti, garantisce autenticità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa e, sul punto, l'articolo 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale stabilisce, al 1° comma, che «la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata». Inoltre, al 2° comma, prevede che «l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad fine previsto dalla normativa vigente».

Il CNDCEC conclude affermando che PEC e firma digitale possono essere utilizzate insieme, pur in considerazione del fatto che il loro uso contestuale non è obbligatorio.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, nel caso di specie, secondo il Consiglio, la delibera, notificata a mezzo PEC in formato Pdf (debitamente sottoscritta e depositata in originale presso la Segreteria del Consiglio di Disciplina dell'Ordine) non necessita, per la sua validità, dell’apposizione della firma digitale.

Decorrenza esecutività sanzione disciplinare (PO n. 80/2019)
A seguito di un quesito posto dal Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale, il CNDCEC è stato chiamato a fornire chiarimenti in merito ad una decisione disciplinare in riserva relativa ad un iscritto condannato, in via definitiva in sede penale, per concorso in corruzione in atti giudiziari. Nello specifico, è stato chiesto se, la decorrenza della suddetta sanzione, qualora venisse disposta la sospensione, possa avere efficacia postergata, ovvero a partire dalla conclusione del periodo di esecuzione della sanzione penale o se debba decorrere trascorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Consiglio Nazionale, richiamando l’articolo 26 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, in vigore dal 1° giugno 2015, ricorda che, tale articolo, al comma 1 stabilisce le modalità per l’effettuazione delle notifiche dei provvedimenti disciplinari e, al comma 3, i tempi di decorrenza dell’esecutività degli stessi.
Nel dettaglio, il citato comma 3, dispone che «spirato il termine per l’impugnazione, decorrente dalla data della notifica all’incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell’iscritto la data di esecutività del provvedimento».
Il termine per proporre impugnazione innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale è di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (articolo 55 del D. Lgs. n. 139/05). Di conseguenza, decorso tale periodo, il provvedimento diventa esecutivo nei confronti del professionista sanzionato.
Il CNDCEC precisa, altresì, che l'impugnazione della delibera impugnata o l'istanza di sospensione della medesima non determinano, ipso facto, la sospensione dell'esecutività del provvedimento, occorrendo, in tal senso, una pronuncia favorevole da parte del Consiglio di Disciplina Nazionale.
Considerando tutto quanto sopra esposto, si conclude sottolineando che, decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento, quest’ultimo diviene definitivo e, quindi, “non è possibile postergare l’esecutività”.
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