27 dicembre 2011

CNDCEC: servizi pubblici, Pa e adempimenti

Autore: Redazione Fiscal Focus

I servizi pubblici locali - Per quel che concerne la sfera inerente ai servizi pubblici locali non pochi sono stati, nel corso degli anni, i cambiamenti e le trasformazioni che si sono succeduti al fine di produrre quello che al giorno d’oggi è considerato non solo bacino di unità lavorative, ma soprattutto cuore pulsante del sistema economico e dei servizi dell’ente locale. I mutamenti ai quali è stato soggetto tale settore hanno sempre avuto come obiettivo una radicale regolamentazione delle ingerenze dell’Amministrazione pubblica all’interno della sfera d’interesse dei servizi pubblici locali. Originariamente, ai sensi della legge n. 103/1903, parlare di servizio pubblico significava indicare un requisito facoltativo degli enti locali, solo con l’evolversi della consapevolezza circa la loro utilità nel miglioramento delle condizioni di vita essi sono diventati caratteristiche imprescindibili dell’Amministrazione pubblica del territorio. Ad oggi, infatti, sulla base di quanto disposto dal dl. n. 112/2008, i servizi pubblici sono considerati strumenti diretti soddisfare nel concreto le richieste necessarie della comunità amministrata da un determinato ente locale. Nello specifico, emerge che anche a livello di indagini di marketing sono considerati servizi pubblici tutti “quei beni economici, con contenuti materiali ed immateriali, che la P.A. riconosce di pubblica utilità in maniera esplicita e ne assicura la realizzazione ed il controllo nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni al fine di garantire a tutti i cittadini e le utenze interessate la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze relativi”. A tal proposito, il CNDCEC ha individuato degli adempimenti che le pubbliche amministrazioni dovranno seguire nell’atto di relazionarsi con la gestione dei servizi pubblici locali.

Le abrogazioni - Ora, davanti all’evidente sviluppo del concetto di servizio pubblico, che di decennio in decennio ha assunto fisionomie sempre più definite, gli enti locali si sono travati a fronteggiare realtà di volta in volta con un maggiore grado di complessità. Pertanto, è divenuta prassi la consuetudine amministrativa degli enti che, al fine di guidare un determinato servizio, decidono di svolgere l’attività gestionale affidandosi a costituzione o partecipazione al capitale di società. A ben vedere, però, con il referendum del 12 e 13 giugno e la legge n. 148/2011 sembrano esser mutate alcune modalità applicative dei tradizionali sistemi di società partecipate connesse ai servizi pubblici locali.

La normativa - Il dl. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 lo scorso 14 settembre, ha inteso riordinare quanto emerso alla luce delle modifiche, integrazioni e abrogazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici tramite società partecipate. Nello specifico, è l’articolo 4 del testo che si è occupato di disporre le direttive inerenti al caso. Dopo un non indifferente discorso riguardante il rapporto tra questo tipo di gestione e il loro impatto sul mercato concorrenziale, la legge n. 148/2011 ha tracciato tre filoni d’indagine riguardanti il business, la governance e il rapporto tra servizi pubblici e amministrazione locale. Nello specifico, risulteranno ben quattro differenti tipologie di servizi. Quindi, emergeranno i servizi inclusi nella disciplina, fatte salve le eventuali discipline settoriali: rifiuti, trasporti pubblici locali; i servizi inclusi nella disciplina privi di disciplina settoriale: mercati, sosta, trasporto scolastico, lampade votive; i servizi esclusi espressamente ai quali si applica la specifica disciplina di settore; i servizi strumentali e attività rese alla Pubblica Amministrazione, esclusi in quanto non definibili servizi pubblici. Inoltre, al comma 11 del suddetto articolo 4 della legge n. 148/2011, si sottolinea che la gestione di tali servizi verrà affidata ad imprese e società solo previa regolare gara d’appalto che segua un ben precisa prassi concorrenziale.

Adempimenti – Il CNDCEC, nel documento uscito lo scorso venerdì, delinea gli adempimenti che le pubbliche amministrazioni dovranno eseguire nei rapporti con le società in house. In primis, è richiesto il controllo della composizione del patrimonio netto delle partecipate e degli assets immobiliari esistenti all’interno dell’attivo patrimoniale. Risulta parimenti importante un’indagine in merito all’adozione di un piano industriale e finanziario di breve/medio periodo per l’attività delle partecipate, nonché la previsione di un’attività almeno annuale di conferma e revisione del piano industriale e finanziario. Alle amministrazioni pubbliche è richiesto anche un esame delle esigenze finanziarie delle partecipate e del loro Statuto, al fine di tracciarne un appropriato sistema di gestione. Per concludere, risulta altresì necessaria un’analisi congiunta dei fabbisogni finanziari rilevati nelle partecipate e dei coincidenti fabbisogni dell’Ente socio.

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