4 settembre 2014

Commercialisti. Confisca per frode fiscale

Cassazione Penale, sentenza depositata il 3 settembre
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, può colpire anche i beni personali del commercialista che si sospetta abbia avuto un ruolo di primo piano nella frode fiscale.

È quanto si ricava dalla sentenza n. 36734/14, pubblicata ieri dalla Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione.

I giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso di un commercialista - indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74/2000 -, sancendo così la legittimità del provvedimento cautelare spiccato dal GIP e successivamente confermato dal Tribunale del riesame, avente a oggetto beni riferibili al professionista, sino alla concorrenza di 114mila euro (importo stabilito dal Tribunale, che lo ha ridotto rispetto agli iniziali 220 mila euro).

I motivi di ricorso. La difesa dell’indagato ha dedotto, innanzitutto, la sostanziale assenza di motivazione del provvedimento impugnato. Ha poi denunciato la violazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000, in applicazione del quale, in deroga all’art. 110 c.p., chi emette fatture relative a operazioni inesistenti non può concorrere nel reato di falsa dichiarazione, così come chi si avvale di false fatture nella propria dichiarazione non può concorrere nel reato di falsa fatturazione.

Ebbene, nessuna delle due doglianze è stata condivisa dagli Ermellini.

Sufficiente il fumus. Quanto all’assunto vizio di motivazione, i supremi giudici si allineano all’indirizzo giurisprudenziale in base al quale, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, ossia l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (da ultimo: Cass. n. 5656/2014).

Dal Palazzaccio aggiungono che la finalità della misura cautelare in questione è di tipo sanzionatorio-ablatorio anche nel caso di reati tributari per cui non è richiesta la dimostrazione dell'esistenza di specifiche esigenze cautelari, essendo sufficiente soltanto il fumus criminis e la corrispondenza tra il valore dei beni oggetto del sequestro e il profitto o il prezzo dell'ipotizzato reato tributario (cfr. Cass. n. 18311/2014).

Il doppio ruolo del professionista
. Quanto al secondo motivo di gravame, gli Ermellini ritengono che il Tribunale abbia tenuto ben presente la deroga all’art. 110 c.p. contenuta dall’art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000 perché il commercialista è stato chiamato a rispondere a titolo di concorso con il cliente per il reato previsto dall’art. 8, in quanto istigatore della condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti, mentre la responsabilità per il reato di cui all’art. 2 è stata fatta discendere dalla sua qualità di legale rappresentante delle imprese destinatarie delle fatture false, poi utilizzate ai fini dichiarativi.

Al ricorrente non resta che pagare le spese.

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