Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La stipula dell’Rc professionale - Come abbiamo visto anche nei giorni scorsi, i professionisti si stanno avvicinando all’ora X della stipula delle assicurazioni professionali. Il nuovo D.P.R. firmato dalla Severino, che entrerà in vigore dal 14 agosto, ha invitato gli Ordini a stipulare convenzioni con le diverse compagnie assicurative e non pochi sono stati i consigli in merito alle clausole da inserire al momento della stipula. A questo punto sarà bene concentrarsi sulla specificità della professione del commercialista e su quella del revisore contabile, individuando le esigenze e le peculiarità di questi professionisti alle prese con l’Rc professionale.
La polizza dei commercialisti - Per quanto riguarda le polizze messe a disposizione per i dottori commercialisti e gli esperti contabili, si delineano due diverse tipologie di rischio, delle quali solo una risulta coperta. In altri termini, le assicurazioni professionali correnti vagliano la tutela in caso di problemi derivanti dalla tenuta della contabilità, dai registri Iva e dalle dichiarazioni fiscali, per le quali dovessero riscontrarsi danneggiamenti al cliente. Sono altresì incluse nella copertura dell’Rc le responsabilità in carico ai collaboratori del commercialista sia di natura colposa che dolosa, lo stesso vale per l’operato di sostituti di concetto, praticanti e dipendenti del medesimo studio. Infine, la polizza professionale garantisce protezione anche in merito alla perdita, soppressione o danneggiamento di documenti affidati in custodia dal cliente al commercialista, e in relazione ai danni materiali e corporali che in maniera involontaria una cattiva gestione della pratica potrebbe causare al cliente. Per concludere, il commercialista che stipula un contratto assicurativo di siffatta natura sarà coperto anche dai rischi derivanti dall’apposizione dell’asseverazione per gli studi di settore. Fin qui abbiamo illustrato le aree d’azione per le quali la polizza professionale, ormai obbligatoria, garantisce la tutela. Vi sono però dei settori che, se non appositamente specificati per mezzo di particolari clausole, rimarrebbero esclusi dalla copertura. A ben vedere, risultano non risarcibili i danni derivanti dalle perdite in seguito a omissioni nella stipula, nel ritardo o nella modifica nel pagamento dei premi di assicurazione, ma anche i danneggiamenti dovuti al malfunzionamento di strumenti tecnici quali software o pc colpiti da virus informatici. Infine, sono parimenti esclusi dalla copertura assicurativa i danni dovuti allo smarrimento, distruzione o deterioramento di beni preziosi, denaro o titoli al portatore a causa di furti o incendi. Queste, in linea generale, sono le caratteristiche proprie della polizza standard che andrà a stipulare un iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Vi sono poi delle peculiarità che emergono in base alla specializzazione delle attività svolte. In questo senso, un chiaro esempio risulta essere quello dell’attività di sindaco e revisore contabile che determina una polizza assicurativa particolare e specifica.
La particolarità dei sindaci e dei revisori – Queste figure professionali ricollegabili alla categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si confrontano quotidianamente con problematiche singolari, in quanto legate ai pericoli nei quali potrebbero incorrere le diverse realtà fiscali. In altri termini, poco ci vuole affinché un revisore legale o un sindaco possa essere coinvolto in questioni quali dissesti societari o false rappresentazioni in bilancio, pertanto sarà opportuno che le relative polizze siano studiate al fine di poter fronteggiare tali delicate eventualità. A tal proposito, sono state studiate delle clausole speciali da applicare proprio alle assicurazioni stipulate da siffatte figure professionali. Entrando nel merito, emerge che per ciò che concerne il limite di disponibilità in base al quale la compagnia assicurativa garantisce la copertura delle spese, per i revisori e i sindaci la soglia è posta a un terzo del massimale generale assicurato. A questo punto risulterà opportuno che il revisore o il sindaco, in sede di stipula della polizza, chieda un’integrazione del massimale oppure opti per un’altra polizza di “secondo rischio” che vada a coprire la parte restante fino a conseguire il massimale. Inoltre, il revisore o sindaco è chiamato altresì a tutelarsi qualora nella polizza alberghi la clausola di responsabilità solidale, in quanto un’aggressione di tal genere potrebbe essere particolarmente dannosa per gli interessi del professionista che si troverebbe a rispondere di rischi causati da soggetti non assicurati, ma a lui collegabili. Per concludere, ulteriori clausole riguardano le franchigie e gli scoperti che in genere non sono coperti in misura complessiva, ma per buona parte risultano a carico del soggetto assicurato.