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Il P.O. n. 80/12 - Con il Pronto Ordini del 16 aprile 2012, in n. 80, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha inoltrato agli Ordini dei chiarimenti in merito all’uso del titolo “dottore commercialista”.
L’iscrizione all’Albo - L’esame di Stato non è condizione necessaria ed esaustiva affinché il professionista possa fregiarsi del titolo di “dottore commercialista” o di “esperto contabile”. E’ l’iscrizione a una delle due sezioni dell’Albo che giustifica e autorizza l’uso dei due titoli. Nello specifico, per quel che concerne l’appellativo “dottore commercialista”, il Consiglio nazionale sottolinea che possono utilizzarlo solo ed esclusivamente i professionisti iscritti alla sezione A. Questo in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. n. 139 del 2005, alla luce del quale “agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di ‘dottore commercialista’, agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili spetta il titolo professionale di ‘esperto contabile’”.
Il parere del Cndcec – A questo punto, emerge la necessità di individuare in quale occasione il Consiglio nazionale ha ritenuto opportuno esprimere il suddetto chiarimento. Dunque, lo scorso 20 marzo l’Odcec di Gorizia chiese parere in merito alla questione “se un dipendente della pubblica amministrazione che abbia superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista: possa spendere il titolo di "Dottore commercialista" in assenza di iscrizione nella sezione A dell'Albo; o, altrimenti, possa utilizzare il titolo di "Dottore commercialista" qualora, iscrittosi nella sezione A dell'Albo, si sia successivamente cancellato per una causa che non sia di indegnità”. La risposta, stando a quanto sopra esposto, è stata negativa. Il motivo del diniego è da ricercare altresì nel fatto che il titolo professionale sia strettamente legato allo status professionale, ossia alla volontà di esercitare la professione per la quale ci si è abilitati iscrivendosi al registro. Insomma, il titolo va usato se lo si vuole “spendere” e ciò si può fare solo previa iscrizione alla sezione A dell’Albo.
Sostegno alla tesi del Cndcec – Il parere illustrato dal Consiglio nazionale nel Pronto Ordini n. 80/2012 non è l’unica tesi a sostegno di un siffatto uso del titolo. A ben vedere, infatti, già la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9232/2006 aveva sottolineato che “lo status professionale non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, né con la domanda, né con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l'effettuazione dell'iscrizione stessa, che, in tal senso, è costitutiva della nuova situazione giuridica”.