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I compensi applicati dal giudice – E’ stato ultimato il regolamento per la determinazione dei corrispettivi dovuti in sede giudiziale ad avvocati, notai, commercialisti e professionisti dell’area tecnica dopo l’eliminazione delle tariffe obbligatorie. Il testo del regolamento (redatto dal Ministero della Giustizia) recepisce anche un paio di importanti osservazioni fatte dall'organo di consulenza amministrativa del Governo; in particolare, l'assenza del preventivo di massima, che costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso, e l’assenza delle tattiche dilatorie che ostacolano la definizione del procedimento in tempi brevi.
Norme stringenti - Le modifiche apportate rendono più stringente per il giudice che deve stabilire il compenso, l’applicazione delle norme contenute nel regolamento che si potrà applicare (analogicamente) anche ai casi non espressamente regolati dal regolamento stesso. In particolare il giudice applica e non si attiene al decreto come era previsto nella prima versione.
Le professioni tecniche - Per le professioni tecniche non vi sono rilevanti modifiche nella determinazione dei parametri. I nuovi compensi saranno più bassi delle vecchie tariffe del 30% circa, ma non viene ridotta la flessibilità lasciata al giudice del 60% di aumentare o diminuire il corrispettivo rispetto al parametro base individuato applicando il regolamento. Le tabelle sono rimaste identiche e nella scelta dei parametri generali per la liquidazione del compenso viene introdotto il costo economico delle singole categorie componenti l'opera e la specificità della prestazione, che si aggiungono alla complessità della prestazione e sostituiscono un costo economico calcolato nella precedente versione sull'intera opera.
Tariffe area tecnica - Le tariffe dell'area tecnica mantengono la particolarità di avere un'estensione di applicazione maggiore rispetto alle altre professioni, in quanto si applicherebbero anche alle base d'asta dei bandi di gara per prestazioni professionali se fatti propri dai responsabili del procedimento.
I notai - Per i notai vengono individuate cinque categorie di atti: su beni immobili, mobili, atti societari, atti di valore indeterminato o indeterminabile e quelli che non possono essere ricondotti a categorie precedenti (altri atti). Il valore della prestazione è agevolmente quantificabile calcolando una percentuale di compenso sul valore medio dell'atto, potendo adottare una percentuale in aumento o in diminuzione. Si possono valutare anche altri elementi quali la difficoltà e complessità dell'atto, l'impegno profuso, il tempo impiegato. Sono previsti dei correttivi che tengono conto delle urgenze, l’impegno di studio, la ricerca e l’approfondimento necessari.
I Commercialisti - Per i Commercialisti si supera il compenso che nella tariffa del 2010 prevedeva rimborsi di spese, indennità, onorari specifici e graduali. Sono anche superati i criteri generali quali natura, caratteristiche, durata e valore della pratica, l'importanza, complessità o difficoltà della pratica, l’urgenza, l'incarico a una pluralità di professionisti, quelli connessi a rapporti con più clienti, l'incarico non giunto a compimento, quello già iniziato da altri professionisti, il concorso del cliente o di terzi alla definizione della pratica. Viene eliminata la distinzione tra rimborsi spese, indennità e onorari e sono ridotte a 11 le tipologie di attività per le quali sono previsti parametri per la determinazione del compenso.
Gli avvocati – Per gli avvocati i parametri hanno alcune regole generali, non riguardano le spese, gli oneri e i contributi connessi alle liti, mentre comprendono i costi degli ausiliari di fiducia del professionista. Per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, il compenso è liquidato per fasi, studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria, decisoria, esecutiva, ma a conferma del principio di libertà da tariffe, tutti i parametri sono elastici e non vincolanti per il giudice.