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L’informativa n. 28, richiamando la disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 34 dell’ordinamento professionale (D.Lgs 139/2005), secondo cui “Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell'archivio storico dell'Albo e dell'elenco”, ha ribadito l’attività propedeutica che, in relazione a tale compito, è parimenti richiesta. Lo stesso Consiglio dell’Ordine è, difatti, tenuto ad accertare preliminarmente la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge in capo agli iscritti e che costituiscono il presupposto della detta revisione.
Nello specifico, le condizioni che vanno accertate sono quelle che possono essere suscettibili di variazioni nel corso del tempo (la sussistenza di procedimenti penali o di condanne definitive, il mantenimento della residenza nel circondario dell’Ordine competente, l’esistenza di una causa di incompatibilità); l’accertamento può essere eseguito - ricorda l’informativa – anche semplicemente mediante richiesta periodica all’iscritto di autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e cioè con la stessa modalità impiegata anche in sede di richiesta di iscrizione all’Albo.
A tal ultimo riguardo, l’Ordine – in quanto amministrazione pubblica – ai sensi dell’art. 71 del citato DPR è tenuta “ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”; tali controlli “sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.”
Pertanto, nell’intento di monitorare e configurare un quadro organico delle suddette verifiche assolte dagli Ordini, attuando così una ricognizione a livello nazionale, unitamente alla predetta informativa è stato fornito agli stessi un modello da compilare e restituire entro 60 giorni tramite mail all’indirizzo del Pronto Ordini (prontordini@commercialisti.it) nel quale si chiedono informazioni circa le modalità, la cadenza e gli esiti con cui i controlli di cui ai citati artt.71 del DPR 445/2000 e 34 del D. Lgs. 139/2005 vengono eseguiti.
L’informativa n. 29, invece, il Consiglio Nazionale, ha notiziando gli Ordini del contenuto delle delibera ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 141 del 21 febbraio 2018, con la quale sono state fornite indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Detta delibera ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013 o gli organismi con funzioni analoghe (nelle amministrazioni e negli enti di diritti privato che non abbiano un OIV), sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2018. L’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 30 aprile 2018.
A tal riguardo il Consiglio Nazionale ha precisato che gli Ordini dovranno provvedere a all’assolvimento dei suddetti obblighi di pubblicazione, gravanti sul responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (RPCT), pubblicando sul proprio sito web, nella sezione dedicata, appunto, all’amministrazione trasparente, una attestazione rilasciata dal proprio organismo con funzioni analoghe all’OIV che, nel caso degli Ordini professionali, ha indicato trattarsi del Collegio dei revisori.
Infine ha indicato quali siano i dati che dovranno risultare dalla detta attestazione, secondo le specifiche contenute nella citata delibera: