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Il CNDCEC a seguito di alcune richieste, pervenute tra settembre e ottobre, ha emanato, il 10 e 19 ottobre, tre Pronto Ordine al fine di fornire chiarimenti in merito a:
Presso i Consigli dell’Ordine, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del DPR del 7 agosto 2012 n. 137, è previsto l’istituzione dei Consigli di disciplina territoriali che hanno il compito di istruire e decidere delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. Tale attività, precedentemente era svolta dai Consiglieri dell’Ordine e, nonostante partecipassero alle riunioni plenarie, non vi era alcun riconoscimento di crediti formativi.
Pertanto, nella fattispecie, in assenza di una norma o di un regolamento, è esclusa la possibilità di riconoscere dei crediti formativi professionali per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Disciplina.
Pronto Ordine 262/2017 - con il quesito pervenuto il 5 ottobre viene chiesto all’Ordine, qualora si trattasse di casi d’urgenza, se fosse possibile svolgere le riunioni del Collegio di Disciplina con collegamento dei Consiglieri in conference call.
L’articolo 4 del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali dell’ODCEC, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, dispone, al comma 5, che: “Le riunioni del Consiglio di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli degli Ordini e si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio dell’Ordine”.
L’avverbio “ordinariamente” è da intendersi che solo in casi particolari queste riunioni possono avvenire in luoghi diversi dalla sede dell’Ordine. Al contempo, vista anche la particolare specificità delle riunioni del Consiglio di Disciplina, è facile intuire che non è contemplata la possibilità che i componenti del Consiglio di Disciplina si riuniscano tramite conferenza telefonica.
Dunque, in assenza di una previsione normativa e vista la peculiarità della funzione, tali riunioni non possono svolgersi secondo le modalità della conference call.
Pronto Ordine 248/2017 - con il quesito formulato il 20 settembre scorso viene chiesto all’Ordine nazionale se un’iscritta all’albo, dipendente di un’azienda la quale è dipendente l’aspirante tirocinante, possa svolgere la funzione di dominus.
Si osserva che il tirocinio ha ad oggetto l’apprendimento di attività tipiche professionali poste in essere dal dominus. Il tirocinio, come previsto da regolamento, deve essere svolto “presso un professionista iscritto all’Albo da almeno 5 anni” e che ha assolto l’obbligo formativo nell’ultimo triennio.
L’attività professionale può essere svolta dall’iscritto all’albo non solo come libero professionista ma anche come soggetto dipendente di un' azienda o società. Con l’informativa n.23/2011, il CNDCEC ha chiarito che le ore di lavoro prestate dal tirocinante nell’ambito di rapporto di lavoro dipendente instaurato con il dominus, ovvero con l’ente nei confronti del quale il dominus svolge la propria attività professionale come dipendente, possono essere considerate valide ai fini dello svolgimento del tirocinio, purché sia rispettato il requisito di assiduità, ovvero 20 ore settimanali.
Pertanto, la risposta è positiva se l’iscritto svolge la propria attività professionale come dipendete, è iscritto all’albo da almeno 5 anni ed ha assolto l’obbligo formativo.