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D.M. 20 giugno 2011 – Il Ministero del Lavoro, con il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2011, ha approvato il nuovo regolamento che riforma la disciplina del praticantato per accedere alla professione di consulente del lavoro. Viene altresì precisato che il nuovo regolamento entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il periodo di praticantato e le modalità di svolgimento - Il periodo di pratica è stabilito in 24 mesi e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l’acquisizione dei fondamenti etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione. In particolare, il praticante è tenuto a frequentare lo studio, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento dello stesso studio, sotto la diretta supervisione del professionista, collaborando così allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione.
La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo massimo di sei mesi, con la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati dall’ordinamento professionale esclusivamente in ambito universitario. Il praticante in possesso di laurea specialistica/magistrale, in una delle classi di laurea individuale dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca potrà chiedere una riduzione di dodici mesi del periodo di praticantato, purché durante il percorso di studi abbia svolto un tirocinio non inferiore a sei mesi, con riconoscimento di almeno 9 crediti formativi, esclusivamente presso lo studio di un consulente dei lavoro.
Le interruzioni del periodo di praticantato - Lo svolgimento della pratica può essere sospesa per servizio civile e volontariato, per gravidanza e per i casi di adozione o affidamento, per motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri gravi fatti personali che comportino impedimento alla frequenze sino e un periodo massimo di dodici mesi. Il praticantato si prolungherà di un periodo pari alla sospensione richiesta. Le cause di sospensione debbono essere comunicate entro trenta giorni dall’inizio dell’evento al Consiglio Provinciale cui è iscritto il praticante, unitamente a una dichiarazione del professionista attestante la sussistenza della causa di sospensione. Al termine degli eventi che hanno causato la sospensione, il praticante deve riprendere la frequenza dello studio e provvedere a darne comunicazione entro trenta giorni al consiglio provinciale, con lettera raccomandata o e-mail certificata sottoscritta anche dal professionista. Il Consiglio ne prende atto, facendo salvo il periodo già maturato.
Numero di praticanti - Saranno ammessi al massimo due praticanti nello stesso studio, anche se associato. Coloro che sono già iscritti all’albo dei praticanti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, continueranno a seguire le regole stabilite dal DM del 1997.