I nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) continuano a suscitare malcontento e critiche da parte dei professionisti del settore che - tramite associazioni, ordini di categoria e soprattutto tramite gli organismi di garanzia – chiedono all’amministrazione Finanziaria interventi concreti per superare le difficolta operative generate dal nuovo strumento.
A riguardo è da segnalare il recente intervento del Garante dei Contribuenti della regione Puglia, datato 10 settembre 2019, nel quale vengono espressamente denunciate le criticità applicative degli ISA, sollevate da parte degli Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili della Puglia e dall’associazione Nazionale di detti Ordini.
Secondo il Garante della Puglia, «tali criticità rappresentano “un caso particolare” in cui le disposizioni in vigore, ovvero i comportamenti dell’Amministrazione, determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’Amministrazione (art. 13, comma 11, Legge n. 212/2000), che impongono al Garante stesso di segnalare i fatti per gli opportuni indispensabili provvedimenti correttivi».
Ai sensi del richiamato articolo 13 comma 11 della Legge n. 212/2000, infatti, «Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell’amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti (…) segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente (…)».
Il successivo comma 12, poi, dispone che il Garante del contribuente, ogni sei mesi, presenta una relazione sull’attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.
Il Garante della Puglia, dunque, condivide in pieno le critiche segnalate dal suo corrispettivo piemontese che invitava le competenti Autorità «a disporre che, per il primo anno di applicazione del nuovo strumento, ai contribuenti sia consentito di procedere alla compilazione e al calcolo degli ISA in via meramente facoltativa, mantenuta la proroga del 30 settembre 2019».
Invito cui il Ministero dell’Economia ha replicato in senso negativo, respingendo con le seguenti osservazioni tale richiesta «rendere facoltativa l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, ai soli fini di far conseguire ai contribuenti virtuosi i benefici premiali previsti dalla norma, di fatto, priverebbe l’Agenzia delle Entrate di un efficace strumento ai fini dell’analisi di rischio dell’evasione fiscale utile a definire specifiche strategie di controllo, con l’effetto di depotenziare l’attività di contrasto all’evasione fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria con i connessi effetti sul gettito relativamente a tale periodo d’imposta».
Il Garante della Puglia conclude con un interrogativo del tutto condivisibile: «Ed allora, se tale segnalazione viene fatta, perché il Ministero si preoccupa di apportare solo modifiche peggiorative allo statuto del Contribuente (alla data odierna sembra che tali modifiche siano varie centinaia) e non di farne una che non danneggia l’Amministrazione, ma evita le difficoltà operative denunciate?».
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