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L’entrata in vigore - A partire da quanto disposto dall’articolo 9 del decreto legge n. 1/12, convertito poi nella Legge n. 27/2012, le tariffe delle professioni regolamentate sono state abrogate in maniera definitiva. La norma prevedeva comunque che venissero erogati dei parametri tramite un decreto del Ministero vigilante, in base ai quali l’organo giurisdizionale avrebbe potuto determinare il compenso del professionista nell’eventualità di una liquidazione. Per quel che concerne i consulenti del lavoro, il decreto, il D.M. n. 46/13, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo lo scorso 7 maggio e sarà in vigore da domani, 22 maggio. A questo decreto, nel caso di disaccordo tra le parte, il giudice dovrà fare quindi di riferimento nel determinare il compenso del consulente.
Il parere dei consulenti del lavoro – Già con la circolare n.1094/13 del 10 maggio sul tema degli onorari, i consulenti del lavoro si erano apprestati a intervenire a commento del suddetto decreto ministeriale, chiarendo che “il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. è obbligatorio rendere noto al cliente il grado di complessità dello stesso e fornire le informazioni relative agli oneri ipotizzabili per tutta la durata dell’incarico stesso”. Il Regolamento, costituito nel decreto, come abbiamo visto, entra in vigore domani e si applicherà in via esclusiva a ciascun iscritto all’ordine dei consulenti del lavoro. L’applicazione dello stesso avverrà però solo nel caso in cui non sussista, tra professionista e cliente, un accordo in forma scritta, dovendo pertanto ricorrere all’intervento di un organo giurisdizionale che ne determini la giusta liquidazione.
Gli elementi da considerare - Nella circolare della scorsa settimana, i consulenti del lavoro hanno altresì sottolineato che in fase di determinazione del compenso spettante al professionista, il Regolamento prevede che si tengano presenti elementi quali “valore e natura della pratica; importanza, difficoltà, complessità della pratica; condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico; risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; impegno profuso e pregio dell’opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato”.
La valorizzazione del professionista – Il Regolamento, non solo quello dei consulenti del lavoro, è inteso dal legislatore, così come dalle categorie ordinistiche, alla stregua di un documento che, oltre a determinare i parametri del compenso, sottolinea anche il ruolo sociale del professionista regolandone il rapporto coi clienti. Tant’è che la stessa circolare cdl dichiara che il Regolamento “costituisce un importante strumento in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso professionale, e valorizza l’attività professionale collocandola in un contesto geo-economico moderno”.
L’accordo in forma scritta – “Nel merito – continuano i consulenti del lavoro - torna utile ribadire che, il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale, e che è obbligatorio rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. Il che significa che l’accordo in forma scritta, con tutte le clausole di trasparenza e chiarezza, rimane sempre la via principale che i professionisti sono chiamati a percorrere nei rapporti coi rispettivi clienti.