30 settembre 2013

Disposizioni sull’adeguata verifica della clientela da parte dei revisori

Fino al 10 novembre prossimo la pubblica consultazione del documento redatto dalla Consob sulle disposizioni per l’adeguata verifica per i revisori
Autore: Redazione Fiscal Focus

Disposizioni in materia di adeguata verifica - Sono state messe dalla Consob in pubblica consultazione fino al prossimo 10 novembre le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico. Il provvedimento tiene conto in modo specifico dell’attività di revisione legale che, si sostanzia in una serie coordinata di controlli contabili ex post, da svolgersi in modo indipendente e senza alcun coinvolgimento nei processi decisionali dell'ente oggetto di audit. Con il documento si realizza e si integra il quadro delle disposizioni attuative di competenza della stessa Consob, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE (Terza Direttiva Antiriciclaggio) che assegna alle Autorità di vigilanza di settore (Consob, Banca d'Italia e IVASS) il compito di sovraintendere al rispetto, degli obblighi in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La competenza delle Consob - Le autorità di settore hanno poteri regolamentari e sono in grado di emanare, d’intesa tra di loro, disposizioni attuative delle norme di rango primario. Con riferimento alla revisione legale, l’ambito di competenza della Consob è definita dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che, in attuazione della Direttiva 2006/43/CE, ha profondamente riformato la previgente disciplina. Il suddetto decreto ha previsto l’istituzione di un unico registro dei revisori legali presso il MEF, e ha conseguentemente soppresso l’albo speciale delle società di revisione, precedentemente tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del TUF. Inoltre sono state ripartite le competenze attinenti alla vigilanza su revisori e società di revisione, stabilendo che alla Consob compete la vigilanza sui revisori legali e sulle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze vigilerà sui revisori e sulle società di revisione privi di incarichi su tali enti.

Il nuovo provvedimento in consultazione
- Il Provvedimento in consultazione segue la già emanata delibera n. 17836 del 28 giugno 2011 che reca le disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF. Con successiva Delibera n. 18382 del 21 novembre 2012, la Consob aveva poi confermato la disciplina contenuta nella citata Delibera n. 17836, precisando che essa deve intendersi ora rivolta alle società di revisione con incarichi su enti di interesse pubblico.

Il documento
- Il provvedimento è composto da 18 articoli e 4 allegati, e i criteri-guida tengono conto della specifica natura dell'attività di revisione legale, che si sostanzia in una serie di controlli contabili ex post che devono essere svolti in modo indipendente e senza alcun coinvolgimento nei processi decisionali dell'ente oggetto di audit. Lo schema del provvedimento è stato redatto per un verso, elaborando disposizioni, in massima parte, coordinandole con quelle del provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 in maniera semplificata e tenendo conto delle specificità poste dall'adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei revisori. A differenza della normativa Bankitalia, non formano oggetto di disciplina la fattispecie delle "operazioni" e la figura dell'"esecutore", il rapporto di prestazione professionale tra i revisori e le imprese si sostanzia; infatti, in un rapporto continuativo fondato sul conferimento di un incarico di durata che ha a oggetto verifiche contabili ex post e non implica l'interazione episodica con uno o più delegati del cliente incaricati del compimento di singole operazioni.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy