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Ancora un altro provvedimento, questa volta puntante alla crescita, ancora una volta sotto mira le professioni. In vita da soli 3 mesi, il governo tecnico ha messo le mani sul settore delle libere professioni, già due volte. Prima il decreto salva Italia ha accelerato sulla liberalizzazione di un settore, già oggetto di continui ritocchi e modifiche, anche da parte del precedente governo Berlusconi, e ora il dl liberalizzazioni, il governo Monti percorre a velocità la via della deregulation, introducendo novità importanti.
Tariffario - In primo luogo, si toglie qualsiasi riferimento alle tariffe professionali. L’art. 10 cancella tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime. La norma ha come scopo quello di rendere libera la contrattazione tra il professionista e il cliente per quanto riguarda la determinazione del compenso dovuto. A tal fine si procede all’eliminazione delle tariffe professionali. Il sistema favorisce lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti con l’effetto di avvantaggiare il fruitore della prestazione.
Notai - Si specifica che nell’abrogazione di tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, sono ricomprese quelle concernenti la determinazione degli onorari dovuti per l’opera professionale dei notai. Si attua così una modifica dell’articolo 2233 del codice civile che regola la determinazione giudiziale del compenso per le attività svolte dal professionista.
Giudizio secondo equità - Inoltre, nella previsione sulla soppressione del riferimento alle tariffe professionali, si stabilisce che il giudice, nel caso in cui il compenso non possa essere determinato secondo gli usi, decide secondo equità. Scompare così il riferimento alla possibilità di acquisire il parere dell’ordine professionale a cui appartiene il professionista.
Niente parere ordine - In riferimento poi alla domanda di decreto ingiuntivo, finalizzato a ottenere il pagamento di quanto dovuto in base alla parcella delle spese e prestazioni, è il terzo comma dell’articolo 10 che interviene sull’articolo 636 del codice di procedura civile, procedendo all’abrogazione di quella parte del testo che si riferisce all’onere di allegare alla domanda, il parere della competente associazione professionale.
Preventivo - Importante è anche la disposizione successiva, l’articolo 11 che introduce l’obbligo di comunicazione del preventivo, per cui tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e l’inottemperanza costituisce illecito disciplinare. La norma è finalizzata ad accrescere il grado di trasparenza, certezza e affidabilità del rapporto contrattuale sotto il profilo economico.
Copertura assicurativa - Obbligo del professionista è anche, nell’atto di determinazione del preventivo, indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale. L’obbligo di comunicazione del preventivo ha il merito di accrescere la consapevolezza del consumatore che pattuisce il compenso per l’opera intellettuale del professionista e consente una migliore scelta nell’ambito del mercato concorrenziale. Così si legge nella relazione illustrativa al dl liberalizzazione.
Gli esclusi - Sono escluse dall’obbligo in questione, le professioni rese nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Tirocinio professionale - Per facilitare l’accesso dei giovani all’esercizio delle professioni, si prevede che le università possano prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale. Il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), ossia non più tre anni bensì 18 mesi.
Conseguenze pratiche - Le conseguenze più evidenti delle novità introdotte dal dl liberalizzazione, saranno in primo luogo, con l’abrogazione di ogni riferimento alle tariffe, il fatto che il professionista dovrà valutare attentamente i costi, onde evitare di perdere clienti. Con l’obbligo del preventivo invece lo stesso professionista sarà soggetto ad una selezione in base al prezzo proposto in base al preventivo, che alla fine aumenterà la concorrenza tra gli studi professionali.