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Il protocollo e le materie - Alla luce di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto ministeriale n. 23/2012, il protocollo d’intesa stipulato tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero degli Interni stabilisce che per iscriversi all’elenco dei revisori contabili, i candidati debbano aver conseguito dei precisi crediti formativi professionali acquisiti in virtù della partecipazione ad appositi corsi. Le materie utili per ottenere i suddetti crediti sono “Revisione aziendale e controllo legale dei conti – C.2”, “Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche - C.7”, “Diritto amministrativo – D.1” e “Diritto tributario – D.7”.
L’autocertificazione - In ragione di ciò, il 15 giugno il Ministero dell’Interno ha notificato un avviso pubblico tramite il quale è stato stabilito che i candidati all’iscrizione in seno al registro dei revisori sono tenuti ad autocertificare i crediti formativi professionali conseguiti. Pertanto, qualora il professionista si accinga a compilare la domanda d’iscrizione telematica, dovrà contestualmente indicare la soglia minima dei 15 crediti maturati tra il 2009 e il 2011 e riguardanti gli ambiti esposti in precedenza. Il Ministero specifica che la dichiarazione prodotta dal professionista è sotto la sua diretta responsabilità, pertanto egli dovrà essere consapevole delle sanzioni penali per le quali sarebbe passibile nel caso di mendacità o irregolarità. In merito ai criteri che determinalo la responsabilità, l’avviso dell’Interno rimanda agli articoli 71 e 76 del Dpr n. 445/2000.
Eventuali problematiche – Le criticità alle quali si potrebbe incorrere lungo tale versante dell’autocertificazione sono sostanzialmente due. La prima riguarda il lasso di tempo che il Ministero dell’Interno prende in considerazione ai fini del calcolo dei crediti. Ora, per il Dicastero il triennio di riferimento è il 2009-2011, ma i criteri adottati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in merito alla formazione continua si riferiscono al triennio 2008-2010. Contestualmente appare difficoltosa l’individuazione di quelle offerte formative che permettono l’acquisizione dei crediti necessari all’iscrizione al registro.
Informativa n. 28/2012 – Nell’informativa n. 28/2012, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili forniva ai propri iscritti degli utili chiarimenti proprio in merito a siffatti dubbi. Innanzitutto, la missiva che il presidente Siciliotti aveva inoltrato ai suoi colleghi degli ordini territoriali sottolineava gli ambiti tematici inerenti alle tipologie di corsi formativi da erogare individuandole in quattro macro aree: “C.2 ‘Revisione aziendale e controllo legale dei conti’; C. 7 ‘Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche’; D.1 ‘Diritto amministrativo’; D.7 ‘Diritto tributario’”. A ciò, il leader dei commercialisti aggiungeva che l’acquisizione dei crediti sarebbe potuta avvenire attraverso la “partecipazione alle assemblee di approvazione del bilancio dell'Ordine ed i CFP riconosciuti dall'Ordine di appartenenza per lo svolgimento delle attività particolari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali previste nel regolamento per la FPC dell'Ordine”. Poi, in riferimento alla mancata coincidenza del triennio, l’informativa ha sostenuto l’opportunità che ciascun Ordine locale proponga pacchetti formativi mirati a soddisfare le necessità dei professionisti e a colmare il divario generato dalla non specularità dei periodi formativi indicati.