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Revisione anche ai Commercialisti – I Dottori Commercialisti che sono iscritti all’Albo professionale, e che non sono iscritti al Registro dei revisori legali, possono ugualmente far parte dell’elenco da cui verranno estratti i revisori per gli enti locali, in pratica il D.M. 15 febbraio 2012 che ha regolato l'elenco dei candidati per la revisione negli enti locali, e che ha incluso sia i revisori legali iscritti all’apposito Registro, sia gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, è conforme alla legge.
La decisione del TAR - La conferma di quanto sopra ci arriva dal TAR del Lazio, sezione prima ter, che con la sentenza 3092/2013 ha respinto il ricorso dell'Istituto nazionale revisori legali. Il Tar ha chiarito che il D.M. 15 febbraio 2012, in seguito alla Legge 148/2011, si pone in continuità con l'articolo 234 del Testo Unico sugli enti locali. In pratica il TAR riconosce la professionalità dei Dottori Commercialisti a prescindere dall’iscrizione nel Registro dei revisori.
La disciplina della revisione degli enti locali - Gli articoli 234 e seguenti del TUEL, che disciplinano la materia della revisione degli enti locali, rendono evidente che tale funzione presenta delle proprie peculiarità e specificità. Scrive il TAR che l’articolo 234 prevede che presso Comuni le Province e le città metropolitane, il collegio dei revisori è costituito da tre componenti, uno iscritto al collegio dei revisori contabili con funzione di presidente, uno tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti, l'altro tra gli iscritti all'Albo dei ragionieri. Non vale l'obiezione fatta dell'Istituto nazionale revisori legali, secondo cui la Legge 148 e il Decreto Ministeriale, non hanno rispettato la direttiva comunitaria sulla revisione legale, attuata con Decreto Legislativo 39/2010.
Il revisore dell’ente locale - Nell’esaminare le attività del revisore dell’ente locale vi sono, tra le altre, i pareri sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, sul bilancio, sul ricorso all'indebitamento, e sul riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni. Secondo il TAR è evidente che la funzione di revisore dei conti presso gli enti locali presenta proprie peculiarità e specificità che sono connesse alla funzione pubblica dei soggetti presso i quali la funzione viene esercitata. Inoltre il Decreto Legislativo 39/2010 riguarda lo svolgimento della revisione legale presso soggetti di diritto privato, nonché enti di interesse pubblico, ma non gli enti locali.
Una sentenza significativa - Secondo l’ex presidente dei Dottori Commercialisti Claudio Siciliotti, questa sentenza è estremamente significativa in quanto chiarisce come la revisione sia una delle funzioni della più ampia professione del Commercialista. Per il presidente dell'Istituto nazionale revisori, Virgilio Baresi, invece, la sentenza è irragionevole e perciò verrà appellato il Consiglio di Stato.