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Nel caso di un iscritto che sia contestualmente amministratore con ampi poteri e nudo proprietario di una quota di maggioranza di una S.r.l., al fine di escludere l’incompatibilità con l’esercizio della professione, lo stesso iscritto dovrà attestare la ricorrenza di elementi che provino la mancanza, da parte sua, di un interesse economico proprio (ad esempio: presenza di un mandato scritto conferito dalla società-cliente, la parcellazione dei compensi, ecc.).
È quanto sancito nel Pronto Ordini n. 236 del 13 dicembre 2021, scaturito da un quesito pervenuto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), che ha fornito chiarimenti ad un Ordine territoriale.
Quest’ultimo, infatti, aveva chiesto al Consiglio Nazionale se incorra in una situazione d’incompatibilità con l’esercizio della professione l’iscritto che si trovi nella posizione precedentemente descritta. A tal proposito, nel quesito, a completamento della fattispecie prospettata, è precisato che:
In presenza di un iscritto che sia nudo proprietario della quota di maggioranza di una società di capitali, la qualifica di socio deve attribuirsi in capo a questi e non al soggetto che ne detiene l’usufrutto, pertanto, il CNDCEC osserva che l’Ordine, al fine di verificare la ricorrenza o meno di una situazione d’incompatibilità, dovrà verificare dapprima se l’iscritto (già amministratore con ampi poteri della società) detenga nella stessa, mediante la titolarità della nuda proprietà della quota di maggioranza, anche un interesse economico prevalente.
A tal proposito, il Consiglio Nazionale elenca ciò che si dovrà accertare, ovvero:
La situazione appena prospettata, infatti, costituirebbe una delle fattispecie di esenzione dell’incompatibilità previste dall’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2005, il quale prevede, appunto, che «l'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico».
Sul punto, il CNDCEC richiama anche le “Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’articolo 4 del D. Lgs. n. 139/2005”, approvate dallo stesso, le quali hanno precisato che, tale impostazione, rispecchia l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’attività d’impresa non è incompatibile con l’esercizio della professione qualora l’amministrazione si configuri come mero incarico professionale.
Concludendo, quindi, in merito al quesito posto, secondo il Consiglio Nazionale, al fine di escludere la sussistenza dell’incompatibilità con l’esercizio della professione, l’iscritto dovrà attestare la ricorrenza di elementi che provino la mancanza, da parte sua, di un interesse economico proprio, come ad esempio: