31 ottobre 2013

Formazione continua: regole per i cdl

Un semplice vademecum per gli iscritti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Le regole, i soggetti e l’esonero - Nei giorni scorsi sul sito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro sono apparse delle utili comunicazioni per quel che concerne la formazione continua. In sostanza il Consiglio nazionale guidato da Marina Calderone ha inteso sintetizzare le regole utili ai fini del conseguimento dei sedici crediti formativi da conseguire in via obbligatoria ogni anno. Nella nota pubblicata sul sito, si chiarisce che i soggetti chiamati a seguire l’obbligo formativo sono tutti gli iscritti all’Albo, fatta eccezione per quelli che usufruiscono dell’esonero disposto dal decimo articolo del regolamento. Nel dettaglio, il consiglio provinciale dovrà richiedere in maniera chiara ed esplicita il suddetto esonero congiuntamente alla presentazione dell'autocertificazione biennale.

I crediti formativi obbligatori – Dunque, come abbiamo accennato, per ciascun anno gli iscritti all’Albo devono obbligatoriamente conseguire ben sedici crediti formativi. In totale, nell’arco del biennio, i crediti conseguiti devono essere cinquanta, di questi almeno sei devono riguardare le materie di ordinamento professionale e codice deontologico. Per quel che concerne poi coloro che si sono appena iscritti all’albo, il conteggio dell’anno nel quale conseguire i crediti obbligatori parte dal mese successivo a quello d’iscrizione, quindi, per quanto riguarda il numero dei crediti, questo verrà conseguentemente riproporzionato. Il Consiglio nazionale ricorda inoltre che “ai fini del conseguimento dei crediti, oltre a seguire gli eventi organizzati ‘in aula’ dai singoli Consigli Provinciali, un’ulteriore opportunità è rappresentata dalla Scuola di Alta Formazione della Fondazione Studi, che prevede anche la modalità di formazione e-learning. Si precisa comunque che i crediti maturati attraverso la formazione on-line non potranno superare la misura del 30% sul totale richiesto”.

Modalità DUI – Il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro si è altresì espresso sulla modalità DUI per la raccolta delle presenze agli eventi formativi, anche nel caso in cui questi si siano svolti fuori dalla provincia di appartenenza dell’iscritto. In questo caso, la comunicazione del Consiglio nazionale spiega che le firme possono essere verificate nell’area apposita presente nel sito Teleconsul –DUI. Verrà richiesta una username che corrisponde alla parte antecedente la @ dell’indirizzo pec associato al DUI, la password invece corrisponde alle ultime cinque cifre del numero di tessera. Se si è al cospetto di un DUI rinnovato, allora si mantiene la precedente password. Nel caso invece di nuovi utenti, la password è allegata al tesserino, segnalata nel foglio di registrazione.

La conclusione del biennio –
Il biennio 2013-2014 si concluderà il 28 febbraio del 2015. Per quella data, dunque, ciascun iscritto all’Albo sarà chiamato a presentare al Consiglio provinciale la dichiarazione attestante la formazione professionale svolta, alla quale farà seguito l'elenco delle attività formative da lui tenute (docenze, pubblicazioni, ecc., per un massimo di 30 crediti) e quello degli eventi formativi seguiti, con esclusione di quelli che sono già stati registrati sul sito di Teleconsul. Il consulente del lavoro che non presenterà tale documentazione incorrerà in un illecito disciplinare. “Tutta la documentazione relativa alla formazione dichiarata dovrà essere conservata dal Consulente per i sei mesi successivi alla presentazione dell'autocertificazione, ai fini di possibili controlli da parte del Consiglio Provinciale”, conclude la nota del consiglio nazionale dell’ordine.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy