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Il commercialista nominato assessore può beneficiare dell’esonero dalla formazione professionale continua, anche se la carica ricoperta non deriva direttamente da un’elezione. È quanto chiarito dal CNDCEC con il Pronto Ordini n. 20/2026 che ha effettuato l’interpretazione dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del Regolamento FPC.
Il dubbio nasce dalla formulazione della disposizione, che riconosce l’esonero agli iscritti che assumono cariche pubbliche “elettive”, quando la legislazione vigente consente di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per l’intera durata del mandato.
La questione sottoposta al Consiglio riguardava, in particolare, la posizione dell’assessore nominato all’interno di una Giunta. Si tratta di una carica pubblica che non viene attribuita mediante elezione diretta, ma attraverso una nomina effettuata da un organo che, a sua volta, trae la propria legittimazione dal voto degli elettori. Una lettura strettamente letterale del Regolamento avrebbe potuto portare all’esclusione dell’assessore dal beneficio. Il CNDCEC, però, ha ritenuto che la disposizione debba essere interpretata tenendo conto soprattutto della sua finalità.
Secondo il CNDCEC l’obiettivo della previsione contenuta nell’articolo 8 è agevolare gli iscritti chiamati a svolgere funzioni pubbliche nell’interesse della collettività. In questa prospettiva, non può essere considerata determinante la distinzione formale tra cariche elettive e cariche conferite mediante nomina. Occorre invece verificare la natura dell’incarico e le condizioni previste dalla legge per il suo svolgimento.
La posizione dell’assessore presenta, sotto questo aspetto, caratteristiche analoghe a quelle degli amministratori locali eletti direttamente. Il Testo unico degli enti locali riconosce infatti specifiche tutele anche ai lavoratori dipendenti che fanno parte delle giunte comunali.
L’articolo 79, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce ai componenti delle giunte il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni dell’organo. L’articolo 81 dello stesso decreto consente inoltre agli amministratori locali di chiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per il periodo necessario allo svolgimento del mandato.
Proprio la presenza di queste tutele consente di applicare la disposizione del Regolamento FPC anche agli assessori nominati. Il riferimento alle cariche pubbliche elettive deve quindi essere letto in senso estensivo. La modalità con cui l’incarico viene conferito non rappresenta, da sola, un motivo sufficiente per negare l’esonero, quando l’iscritto svolge una funzione pubblica e può beneficiare dei permessi o dell’aspettativa previsti dalla legge.
L’esonero può essere richiesto anche dal commercialista che entra a far parte di una Giunta comunale per nomina, senza essere stato eletto consigliere. L’assenza di un’elezione diretta, pertanto, non è sufficiente per respingere l’istanza. Non si tratta, quindi, di equiparare in via generale ogni incarico conferito mediante nomina a una carica elettiva: l’apertura riguarda la specifica posizione dell’assessore, valutata alla luce della funzione pubblica esercitata e delle prerogative espressamente riconosciute dal Testo unico degli enti locali.