In merito alla formazione professionale per i gestori della crisi, un Ordine non può attestare e/o riconoscere il conseguimento di crediti equipollenti per la partecipazione (in qualunque veste) ad un corso organizzato da un altro ente e non accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).
È quanto emerge dal
Pronto Ordini n. 14/2020, pubblicato dal CNDCEC il 25 febbraio 2020, a seguito di una richiesta di chiarimenti pervenuta allo stesso.
Il quesito – È stato chiesto al CNDCEC se, la partecipazione in qualità di relatore ad un corso della durata di 16 ore sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza non accreditato dall’Ordine, sia utile ai fini della formazione dei gestori della crisi di cui all’articolo 14 del D.M. 24 settembre 2014, n. 202.
Il decreto 24 settembre 2014, n. 202– Anzitutto occorre specificare che, il richiamato decreto del Ministero della Giustizia, relativo al regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplina l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento a norma dell'articolo 15, della Legge n. 3/2012.
Tale regolamento disciplina, altresì:
- i requisiti e le modalità d’iscrizione nel medesimo registro;
- la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica;
- la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi;
- la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
La risposta nel PO n. 14/2020 – Il CNDCEC premette che, il D.M. n. 202/2014, istitutivo del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, prevede, tra i requisiti per l’iscrizione ed il mantenimento della stessa nell’elenco richiesti ai professionisti iscritti all’Ordine professionale, una specifica formazione di 40 ore.
Nel dettaglio, all’articolo 4, comma 6, del citato decreto, è stabilito che, per i professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, la durata dei corsi in questione, è di quaranta ore.
Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni riguardanti la formazione in questione, ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di dette materie e i corsi di formazione professionale.
Come osserva il CNDCEC, la suddetta disposizione, va letta in combinazione con le disposizioni della legge professionale e, in particolare, con quanto previsto dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 139/2005, per cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l’attività del Consiglio dell’Ordine per favorire le iniziative tese al miglioramento e al perfezionamento professionale.
La combinazione di tali disposizioni, ha reso possibile l’introduzione della previsione dell’equipollenza nel Regolamento per la formazione professionale continua (FPC).
L’articolo 7 del suddetto Regolamento, infatti, dispone che, la partecipazione ai corsi di formazione, rientranti tra le attività di “formazione” (attività finalizzata all’acquisizione di competenze specialistiche, anche di natura interdisciplinare, utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista) che hanno durata non inferiore a 12 ore ed hanno ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi d’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall’articolo 4, comma 5, lett. b) e d) del D.M. n. 202/2014.
Per completezza, si precisa che, nello stesso articolo 7, si fa riferimento all’attività di formazione che “consiste nella frequenza di eventi formativi che presentano contenuti articolati a seconda dell’obiettivo professionale da perseguire e tendono all’acquisizione di conoscenze anche specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescerne le competenze” (articolo 1, comma 5, Regolamento per la FPC).
I corsi sopra menzionati, quindi, consentono agli iscritti - per il solo accreditamento al Consiglio Nazionale – di conseguire i crediti formativi utili per l’iscrizione nel registro dei gestori della crisi.
L’Ordine o il “soggetto autorizzato” che abbia organizzato l’evento – si precisa nella risposta al quesito – provvede a rilasciare ai partecipanti gli attestati contenenti le indicazioni fornite con Informativa CNDCEC n. 31/2018.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale, relativamente alla fattispecie in questione posta alla sua attenzione, afferma che l
’Ordine, non può riconoscere e/o attestare il conseguimento di crediti equipollenti ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento FPC, per la partecipazione (in qualunque veste) ad un corso organizzato da un altro ente e non accreditato dallo stesso Consiglio Nazionale.