15 dicembre 2015

FPC: il regolamento approvato dal CNDCEC

Autore: redazione fiscal focus

Il CNDCEC nella seduta dello scorso 3 dicembre ha approvato il Regolamento per la Formazione Professionale Continua (FPC), dopo l’acquisizione del parere vincolante da parte del Ministero della Giustizia.


Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’iscritto all’albo è tenuto ad acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo. Dei suddetti 90 crediti almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, i compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.


Da segnalare tra le novità del suddetto Regolamento:


  • la possibilità, in ossequio all’art. 7 del DPR 137/2012, anche per le associazione di iscritti agli Albi di erogare eventi di formazione professionale continua;
  • l’inserimento tra le materie obbligatorie la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione;
  • esonero da FPC per gli iscritti i cui coniugi, parenti o affini o altri componenti del nucleo familiare abbiano malattie gravi;
  • nuove modalità di assolvimento degli Ordini triennali delle verifiche annuali e triennali dell’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti;
  • estensione dell’esenzione da FPC per maternità anche per i padri ed i genitori adottivi o affidatari.

Rimane fermo il ruolo centrale nella definizione dell’offerta formativa degli Ordini Territoriali.


Prima dell’approvazione avvenuta lo scorso 3 dicembre, il Regolamento era stato inviato nel mese di Marzo al Ministero della Giustizia per l’acquisizione del parere vincolante. Nel regolamento inviato al Ministero si prevedeva:


  • l’esonero da FPC per i professionisti che abbiano compiuto nel triennio il sessantacinquesimo anno di età;
  • l’esonero da FPC per chi non esercita la professione;

In luogo di tali ipotesi, si prospettava la sola riduzione dell’obbligo di formazione continua. E’ così è stato. Nella versione del Regolamento approvato lo scorso 3 dicembre, si prevede:


  • l’acquisizione di 30 CFP nei seguenti casi:
    • per i professionisti che abbiano compiuto nel triennio il sessantacinquesimo anno di età;
    • per chi non esercita la professione.
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