25 settembre 2012

Giustizia amministrativa: novità per revisori dei conti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il regolamento di modifica - E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre scorso, n. 221, il testo contenente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il Regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa. Il provvedimento, composto da un articolo suddiviso in otto brevi commi, trasforma sostanzialmente l’articolo 41 del regolamento di autonomia finanziaria della giustizia amministrativa e introduce delle norme di composizione e operative alle quali è chiamato a rispondere il collegio dei revisori dei conti.

L’indicazione dei criteri operativi - Nel connubio tra revisori dei conti giustizia amministrativa vien fuori una novità, nel senso che il compito di tracciare le linee guida per la nomina del collegio verrà affidato al consiglio di presidenza e al suddetto collegio verrà affidato il ruolo di vaglio e monitoraggio in merito agli schemi di bilancio, di delibere e sui conti concernenti i Tar e il Consiglio di Stato. Questo alla luce di quanto esposto nel comma due del presente provvedimento, in base al quale “il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente, sulla base dei criteri di composizione fissati dal Consiglio di presidenza. Con deliberazione del Consiglio di presidenza è determinato, nei limiti delle risorse all’uopo assegnate dal Ministero dell’economia e delle finanze, il compenso per il presidente e per i componenti del collegio. Il Collegio dei revisori svolge le proprie funzioni in posizione di autonomia e indipendenza; non interviene nella gestione e nell’amministrazione attiva; svolge il suo controllo su atti generali di natura organizzatoria, finanziaria e patrimoniale”.

L’autonomia - Proprio in merito all’autonomia che deve vigere in seno al collegio dei revisori si è espresso il primo comma del regolamento di modifica, che dichiarando la correzione all’art. 41 del regolamento di autonomia finanziaria della giustizia amministrativa stabilisce che “il Consiglio di presidenza affida, ai sensi dell’art. 37, comma 20, del d. l. n. 98 del 2011, al Collegio dei revisori dei conti il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa della G.A., secondo le disposizioni del presente regolamento di autonomia finanziaria”. Pertanto i membri del collegio dei revisori dei conti verranno nominati dal Consiglio della giustizia amministrativa, questo anche perché l’organo consultivo del governo deve adeguarsi a quanto stabilito lo scorso anno dalla Legge n. 111/11 (art. 37, comma 20 del D.L. n. 98/2011). L’autonomia in questo caso è sinonimo di trasparenza, al fine di dare la possibilità al collegio dei revisori di svolgere la propria funzione di controllo e di ispezione degli uffici amministrativi con maggiori tutele e spazio d’azione, previa comunicazione al segretariato generale (comma 8).

I pareri – Al collegio dei revisori, sulla base del comma 3 del presente regolamento di modifica, è anche riconosciuta la possibilità di esprimersi attraverso dei pareri su atti quali inerenti: “a) schemi di delibere di cui all’art. 42, comma 2 del presente regolamento; b) schema di bilancio annuale di previsione predisposto dal segretariato generale, e presentato al Consiglio di presidenza dal Presidente, di cui all’art. 3 del presente regolamento; c) schemi di proposte di variazione di bilancio che comportano prelevamenti dal fondo di riserva ovvero modificazioni qualitative nella composizione della spesa all’interno dei diversi programmi; d) schema del conto finanziario di cui all’art. 8 del presente regolamento; e) schema del conto generale del patrimonio di cui all’art. 9 del presente regolamento”. In aggiunta a ciò il Consiglio di presidenza si preserva il diritto di consultare il Collegio anche su altre questioni a propria discrezione (comma 4).

Il Consiglio di presidenza – Gli atti sui quali il Collegio esprime i pareri vengono poi discussi nel Consiglio di presidenza, alle cui sedute i “sindaci” possono esser presenti (comma 6). Qualora i giudizi del Consiglio di presidenza non dovessero essere conformi ai pareri inoltrati dal Collegio, il Consiglio sarà chiamato a dare dettagliate motivazioni (comma 7).

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy