Il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 con cui è stata recepita la quarta Direttiva Comunitaria in materia di antiriciclaggio, ha modificato – com’è noto – la precedente normativa dettata dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.
Si ricorderà che le novellate previsioni hanno annoverato tra gli “organismi di autoregolamentazione”, definiti all’art. 1 comma 1 lettere aa), “gli enti esponenziali, rappresentativi di una categoria professionale, ivi comprese le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.” Dunque anche gli Ordini Professionali, espressamente indicati (nel successivo art. 3 comma 4 lett. a), tra i soggetti cui sono indirizzate le disposizioni della normativa e che, pertanto, agiscono nel rispetto delle finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In forza di tali disposizioni, gli Ordini Professionali – nella loro qualità di organismi di autoregolamentazione – sono tenuti perciò ad alcuni adempimenti (tra i quali: fornire, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo; promuovere e controllare l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa in oggetto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi; sono responsabili dell'elaborazione e dell’aggiornamento di regole tecniche adottate in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica; garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza; sono responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; applicano le sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi della normativa in oggetto e comunicano annualmente al MISE il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi; possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF; collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).
In relazione ai suddetti obblighi, non tutti di agevole interpretazione, il CNDCEC era intervenuto con alcuni chiarimenti contenuti nell’informativa n. 68 del 4 dicembre 2017 (cfr. Fiscal Focus del 9 dicembre 2017: “Promozione e controllo dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio: le indicazioni del CNDCEC”), affrontando in particolare la questione dei poteri-doveri posti a carico degli Ordini in relazione alla promozione ed al controllo degli obblighi gravanti sugli iscritti in dipendenza della detta normativa (art. 11, comma 1, del D.lgs. 90/2017, “gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.”)
Il CN aveva perciò ritenuto che la funzione di promozione dell’osservanza degli obblighi dovesse svolgersi ricorrendo alla formazione, intesa come strumento atto a sensibilizzare la conoscenza della normativa antiriciclaggio presso le comunità professionali; la funzione di controllo dell’osservanza degli obblighi, in difetto dell’espresso conferimento agli Ordini professionali di specifici poteri ispettivi o di acquisizione di informazioni presso i propri iscritti, dovesse intendersi esercitabile nel rispetto di alcuni specifici parametri (i principi costituzionali, il diritto di libertà professionale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, le prescrizioni disposte dalla legge professionale), finendo così per indentificarsi con la normale funzione disciplinare che già di per sé spetta agli Ordini, con la sola variante dell’estensione ad ogni condotta che può sostanziare gli estremi di una violazione della normativa antiriciclaggio.
Facendo seguito ai suddetti chiarimenti e in aderenza agli stessi, con l’informativa n. 48/2018 del 18 giugno u.s. il CNDCEC ha fornito agli Ordini i documenti che ha curato di redigere per supportare le suddette attività di promozione, vigilanza e controllo previsti dalla citata normativa.
Nello specifico si tratta del “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 d.lgs. 231/2007 (come modificato dal D.lgs. 90/2017)” e di “Antiriciclaggio: questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017)”.
Con il primo documento, il CN suggerisce, in armonia con il regolamento della Formazione
Professionale Continua, un Piano di Formazione per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e per i collaboratori e i dipendenti dei loro studi professionali, nella convinzione che il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio passi anche attraverso l’adozione, da parte degli iscritti, di un adeguato programma formativo per gli studi professionali.
Il Piano si propone gli obiettivi di: offrire un’opportunità di aggiornamento professionale ai partecipanti; offrire agli studi l’opportunità di rivedere l’architettura organizzativa degli adempimenti antiriciclaggio attraverso l’aggiornamento dei propri addetti; adottare un sistema moderno e misure idonee per tutti gli addetti ai lavori al fine di prevenire le minacce di riciclaggio/fdt; creare una nuova cultura per gli addetti ai lavori con un’attenzione particolare alla gestione finanziaria e alle sue deviazioni; illustrare i fenomeni del riciclaggio/fdt per evitare di subirne gli effetti, attraverso azioni preventive atte a neutralizzarli.
All’uopo si snoda attraverso i seguenti strumenti: contenuti formativi teorico-pratici; programmazione didattica della disciplina su basi moderne; approfondimento degli argomenti individuati nel Piano.
Il Questionario, adottato dal CNDCEC per consentire agli Ordini territoriali di adempiere all’attività di controllo assegnata dall’art. 11 del D.lgs. 231/2007, deve essere compilato con frequenza annuale da tutti gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che svolgono l’attività professionale e riguarda la raccolta di dati e di informazioni riferite all’anno solare precedente alla richiesta di compilazione.
Si struttura sui seguenti argomenti: 1. organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio; 2. adeguata verifica della clientela (artt. 17 e ss); 3. conservazione documentale (artt. 31 e ss); 4. segnalazione operazioni sospette (artt. 35 e ss); 5. violazioni in materia di contante e titoli al portatore (art. 49 e ss).