30 dicembre 2015

In vigore il nuovo codice deontologico

Autore: lucia recchioni

Dal prossimo 1° marzo entrerà in vigore il nuovo codice deontologico dei commercialisti, che aggiorna il precedente del 2008 e tiene conto dell’evoluzione che la normativa di riferimento ha subito negli ultimi anni.


Il documento ha infatti ricevuto il via libera definitivo del Consiglio nazionale della categoria al termine della pubblica consultazione alla quale era stato sottoposto nei mesi scorsi.


Moltissime sono le novità introdotte con il nuovo Codice deontologico, dall’espressa previsione del c.d. “dovere di colleganza”, all’introduzione della possibilità di concordare con il cliente un indennizzo al professionista nel caso di suo recesso.


Sono state rafforzate anche le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione e specifiche disposizioni sono state introdotte con riferimento alle pubblicità dei professionisti.


Come annunciato dal CNDCEC, al Codice deontologico sarà a breve affiancato anche un Codice delle Sanzioni, diretto a fornire ai Consigli di Disciplina indicazioni uniformi sull’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche.



Il subentro a un collega


Cosa fare nel caso in cui un professionista sia chiamato a subentrare al collega? È questo uno dei casi più ricorrenti, e, forse per questo, anche quello che genera le maggiori perplessità.


Il nuovo codice deontologico riporta una specifica procedura da seguire in questi casi.


Prima di accettare l’incarico, il professionista dovrà, innanzitutto, accertarsi che il cliente abbia informato il collega della volontà di sostituirlo e abbia formalmente comunicato il recesso dall’incarico professionale: qualora il cliente non abbia provveduto, sarà compito del professionista informare il collega senza indugio.


Il professionista dovrà inoltre accertarsi che la sostituzione non sia richiesta per la mera volontà di sottrarsi ad un obbligo di legge o per sfuggire al riconoscimento delle legittime spettanze del precedente collega.


Sarà inoltre cura del nuovo professionista invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo i casi in cui l’ammontare sia stato debitamente contestato.


Specifici obblighi sono tuttavia richiesti anche in capo al professionista che venga sostituito da un altro collega: quest’ultimo deve infatti prestare al subentrate piena collaborazione e trasmettergli tutta la documentazione in suo possesso, affinchè il subentro non comporti un pregiudizio per il cliente.



La rinunzia al mandato professionale


Altro aspetto rilevante, soprattutto nei recenti periodi di crisi economica, riguarda la rinuncia al mandato da parte del professionista.


In caso di rinuncia all’incarico, il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente; laddove questi fosse irreperibile, il professionista è tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r., ovvero a mezzo pec, soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista.


Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 60 giorni dall’avvenuta notifica tramite raccomandata o pec, a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli”.



La soddisfazione del CNDCEC


Grande la soddisfazione espressa per l’approvazione definitiva del nuovo codice dal presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi, secondo il quale “il coinvolgimento della categoria, attraverso la pubblica consultazione, anche su questo tema è il frutto della scelta di questo Consiglio di aprirsi alla partecipazione democratica dei suoi iscritti. Il nuovo codice è l’ennesimo risultato raggiunto dal Consiglio nazionale nel suo lavoro volto a colmare i ritardi creatisi per la professione negli scorsi anni. Nei prossimi mesi arriverà anche un codice relativo alle sanzioni che ci consentirà di superare finalmente l’anomalia per la quale ai nostri colleghi, a seconda dell’Ordine al quale sono iscritti, vengono comminate sanzioni differenti per identiche violazioni del codice deontologico”.


Il testo appena approvato – commenta Luchetta, Consigliere nazionale e coordinatore della Commissione nazionale ‘Deontologia’ – oltre all’importanza pratica che rivestirà per i colleghi nello svolgimento quotidiano della professione, rappresenta anche un insostituibile punto di riferimento etico per tutti gli iscritti. I commercialisti svolgono ruoli spesso delicatissimi, basti pensare al presidio di qualità e controllo che rappresentano all’interno dei Collegi sindacali. Dotarsi di regole deontologiche sempre più stringenti e aggiornate garantisce ancor di più la qualità delle nostre prestazioni professionali”.


 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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