17 ottobre 2018

Indicazioni del CNDCEC in tema di formazione

Autore: Ester Annetta
Con l’informativa n. 15 dello scorso 14 febbraio 2018, il CNDCEC, nel notiziare gli Ordini circa l’avvenuta sottoscrizione col MEF del protocollo d’intesa per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali (di cui all’art. 5 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39) aveva fatto cenno alle modalità operative attraverso cui il CN avrebbe eseguito l’accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento della detta equipollenza nonché a quelle attraverso cui gli Ordini, per il suo tramite, avrebbero dovuto trasmettere annualmente al Ministero i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei propri iscritti.

A tal fine, il Consiglio Nazionale aveva annunciato che, per rendere possibili le comunicazioni di cui al citato art. 5 D.Lgs n. 39/2010 (a mente del quale: (comma 11) “Gli ordini professionali e le società' di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società' di revisione”), con successiva informativa avrebbe fornito agli Ordini tutte le informazioni tecniche occorrenti per la trasmissione al MEF dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti per l’anno 2017, facendo peraltro presente che, a seguito del differimento al 31 dicembre 2018 della scadenza per l’assolvimento dell’ obbligo formativo riferito al 2017 dei revisori legali (disposto con circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 19 ottobre 2017) è stato consentito agli Ordini e al CN stesso di non rispettare tassativamente il termine del 31 marzo 2018 (previsto dall’art. 3 comma 1 del menzionato protocollo) per la trasmissione dei dati predetti.

Pertanto, con la circolare n. 79/2018 del 15 ottobre u.s. (pubblicata in data 16.10.2018), il CN ha fornito agli Ordini le annunciate indicazioni operative, specificando che nell’area riservata del sito istituzionale del CNDCEC sono disponibili i documenti contenenti le istruzioni che consentiranno di procedere alla trasmissione dei dati relativi ai crediti formativi conseguiti dagli iscritti nel 2017 affinché, successivamente, lo stesso Consiglio, a sua volta possa provvedere alla loro trasmissione al MEF, al fine di verificare il corretto assolvimento dei relativi obblighi tanto per i commercialisti ed esperti contabili che per i revisori legali.

Il CN ha puntualizzato che il sito fornisce anche le specifiche tecniche per l’utilizzo della tecnologia web API (connessione automatica per la trasmissione dei dati) e quelle per l’invio del file csv.

Per eseguire la trasmissione dei dati sarà necessario ottenere preventivamente le credenziali d’accesso al sistema, richiedendole all’indirizzo helpordini@commercialisti.it. E’ stata inoltre predisposta un’apposita area ove sarà possibile testare i collegamenti alle web API, disponibile al sito http://stage.webapifpc.commercialisti.it.

Infine il CN ha puntualizzato che i predetti adempimenti non sostituiscono quelli che entro il 30 novembre 2018 dovranno essere eseguiti dagli Ordini in relazione alla compilazione degli elenchi dei partecipanti agli eventi formativi accreditati dal CNDCEC e condivisi con il Ministero dell’Interno (tipologia evento C7-bis) che sarà invece ottemperabile tramite la piattaforma dedicata alla formazione del sito istituzionale.

Sempre in tema di formazione, con l’informativa n. 80/2018 del 15 ottobre scorso (anch’essa pubblicata in data 16.10.2018), il Consiglio Nazionale, nello svolgimento dei compiti di vigilanza sui Consigli degli Ordini affidatigli dall’ordinamento di categoria (art. 29 comma 1 lett.e) del D.Lgs. n. 139/2005), ha inviato a questi ultimi i prospetti da compilare (e trasmettere entro il prossimo 30 novembre) con le indicazioni concernenti l’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti per il triennio 2014-2016.

Nei citati prospetti dovranno essere indicati, oltre alle varie tipologie di iscritti, le decisioni di archiviazione nonché di comminazione di censura e di sospensione disposte dal Consiglio di Disciplina per il mancato assolvimento degli obblighi formativi, con specifica, altresì, del numero degli iscritti tenuti ad adempiere l’obbligo formativo completo o ridotto che, comunque, non hanno conseguito il numero di crediti prescritto.
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