4 maggio 2012

IRDCEC: nuove modalità di nomina dei revisori

Le nuove regole per gli incarichi di revisore negli Enti locali alla luce del Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nuove modalità di selezione - Sul sito dell’IRDCEC (l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili) è stato pubblicato dall’Osservatorio degli enti locali un documento che analizza la nuova normativa e quindi le nuove modalità per la nomina dei revisori negli Enti locali. Le modalità di selezione e di nomina dei revisori sono state modificate dall’articolo 16 comma 25 del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138, che prevede sostanzialmente l’istituzione di un elenco su base regionale dei revisori dei conti che certifica il possesso di requisiti professionali e specifici, nonché di una adeguata formazione, e in più l’introduzione una modalità di selezione causale dei revisori attraverso l’estrazione degli stessi dal suddetto elenco regionale.

Le disposizioni attuative del Ministero - Il Ministero dell’Interno, con un proprio decreto, emanato il 15 febbraio 2012, pubblicato nella G.U. il 20 marzo 2012 e in vigore dal 5 aprile 2012, ha stabilito le disposizioni attuative relativamente alle nuove modalità di selezione dei revisori per gli enti locali. Principalmente, sono previste tre fasce demografiche per l’individuazione dei Comuni. Una prima fascia, che comprende i Comuni fino a 4.999 abitanti, una seconda fascia, che comprende i Comuni con popolazione tra i 5.000 e 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane, e una terza fascia, che comprende i Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e le province.

Inserimento nell’elenco - L’inserimento di revisori nell’elenco regionale avverrà in base alla residenza anagrafica di ciascun richiedente e nella domanda di iscrizione dovrà essere individuata la fascia per la quale si richiede l’iscrizione. E’ possibile essere iscritti in più fasce purché se ne posseggano i requisiti specifici. Per l’accesso all’elenco sono previsti degli specifici requisiti professionali che variano in base alla tipologia e alla dimensione demografica egli enti locali, quindi alle fasce. Una volta redatto, lo stesso elenco sarà reso pubblico attraverso il sito internet del Ministero dell’Interno.

I requisiti professionali - I requisiti professionali per l’inserimento nell’elenco, si differenziano in base alla fascia demografica dei Comuni per i quali si vuole fare domanda e si differenziano anche tra la prima fase di costituzione dell’elenco e la fase a regime. Risultano fondamentali l’iscrizione al registro dei revisori legali o all’Ordine dei Dottori Commercialisti, (gli anni d’iscrizione necessari sono diversi a seconda della fascia cui si chiede si essere iscritti), gli anni di esperienza come revisore in Enti locali e il possesso di crediti formativi.

La prima fase - Esclusivamente nella prima fase e in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e in assenza di corsi di formazione organizzati dal Ministero dell’Interno, (necessari per il conseguimento dei crediti formativi) viene previsto un regime di deroga. In particolare per l’iscrizione nella prima fascia, oltre al requisito di anzianità di iscrizione al registro o all’Ordine dei Commercialisti (due anni), è necessario entro la data di entrata in vigore del decreto ministeriale (5 aprile 2012) aver avanzato una richiesta di svolgere la funzione di revisore legale presso un Ente locale. In più, è necessario aver conseguito nel triennio 2009-2011 almeno 15 crediti formativi riconosciuti dagli Ordini Professionali o associazioni rappresentative degli stessi.

I requisiti per la fase a regime – Nella fase a regime, i requisiti saranno diversi per ciascuna fascia e in particolare riguarderanno gli anni di anzianità di iscrizione al registro dei revisori o all’Ordine dei Dottori Commercialisti) (2 anni per la prima fascia, 5 anni per la seconda fascia, e 10 anni per la terza fascia), l’aver svolto degli incarichi di revisore presso un Ente Locale (nessun incarico per la prima fascia, un incarico per la seconda fascia, e due incarichi per la terza fascia) e infine aver almeno (per tutte le tre fasce) 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi o seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Riguardo ai crediti formativi, dal 2012, sono ritenuti validi i corsi i cui programmi e test di verifica sono stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno.

La condivisione dei programmi di aggiornamento - Per la condivisione dei programmi di aggiornamento e dei test di verifica, il Ministero, con la circolare n. 7 del 5 aprile 2012, ha chiarito le modalità per ottenere questa condivisione, precisando che le proposte di condivisione dei programmi e dei test devono pervenire dal registro dei revisori contabili e dagli Ordini dei Dottori Commercialisti ai quali spetta il riconoscimento dei crediti formativi. Inoltre spetta a tali soggetti la possibilità di chiedere la condivisione dei programmi e dei test, anche relativamente a corsi o seminari organizzati unitamente ad una o più associazioni rappresentative dei competenti ordini professionali.

Le richieste di condivisione - Le richieste di condivisione dei programmi e dei test di verifica che si terranno entro il 30 novembre 2012, devono essere trasmesse al dipartimento per gli affari interni e territoriali preferibilmente all’indirizzo di posta elettronica certificata finanzalocale.pro@pec.interno.it almeno 30 giorni prima lo svolgimento del corso e con oggetto della mail: “revisori dei conti degli enti locali-richieste di condivisione dei programmi formativi”. Le richieste possono essere inviate anche tramite raccomandata al seguente indirizzo:Piazza del Viminale n.1 Roma, o anche via fax al numero 06/46549611.

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