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Per l’iscrizione nell’albo di una società tra professionisti è necessario che siano soddisfatte le esigenze che connotano lo speciale regime di pubblicità delle STP e l’ambito delle verifiche che l’ordinamento demanda ai Consigli degli Ordini territoriali.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 61 del 20 aprile 2021, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il quale ha fornito chiarimenti in relazione all’iscrizione nell’albo di una società tra professionisti.
Il parere scaturisce a seguito del quesito pervenuto al Consiglio Nazionale e posto da un Ordine territoriale, con il quale è stata chiesta conferma della validità della soluzione proposta in ordine al regime pubblicitario della STP costituita ai sensi della Legge n. 183/2011.
Ciò in quanto l’Ordine territoriale sostiene che la società, posto il deposito degli atti e l’iscrizione da parte del Notaio rogante della costituzione della stessa presso il Registro delle Imprese, deve a quest’ultimo depositare una successiva richiesta d’iscrizione di inizio attività, alla quale deve allegare la prova dell’avvenuta iscrizione nella sezione speciale delle STP dell’Ordine professionale competente per territorio in base alla propria sede legale e non deve, quindi, poter ottenere la pubblicazione dell’inizio dell’attività prima dell’iscrizione all’Ordine Professionale.
Secondo l’Ordine, infatti, quest’ultima condizione, garantisce lo svolgimento della specifica attività professionale, solo ed esclusivamente da soggetti che rispettano le condizioni dell’articolo 10, Legge n. 183/2011. Diversamente - sostiene l’Ordine - potrebbero essere vanificate le priorità che hanno dato luogo ad un regime speciale e stringente quale quello delle STP.
Per completezza, appare dapprima opportuno ricordare che il sopra citato articolo 10, al comma 4, stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
Nel parere, quindi, vengono elencati i passaggi contenuti, in generale, nel procedimento individuato dalle stesse, il quale prevede:
La domanda d’iscrizione - così come stabilito al successivo articolo 9 - è rivolta al Consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti.
Tornando al parere, per concludere, il CNDCEC osserva che, mediante il procedimento individuato dalle Camere di Commercio e riportato in precedenza, vengono soddisfatte le esigenze che connotano lo speciale regime di pubblicità delle STP, nonché l’ambito delle verifiche che l’ordinamento demanda ai Consigli degli Ordini territoriali.
Riguardo alle modalità e ai modelli da utilizzare per gli adempimenti pubblicitari, invece, il Consiglio Nazionale ricorda che restano ferme le istruzioni diramate dalle singole Camere di Commercio.