9 giugno 2016

L’AUDIZIONE DEI COMMERCIALISTI SULLA RIFORMA FALLIMENTARE

Autore: Ester Annetta

Pur ribadendo l’apprezzamento per la scelta di delegare al Governo la riforma organica della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in luogo dei ripetuti e non coordinati interventi d’urgenza che hanno creato pericolose stratificazioni della normativa oltre che disorientamento tra gli interpreti, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato un documento contenente le proprie osservazioni e proposte sul testo del detto disegno di legge delega (nomenclata A.C. 3671-bis).
Il relativo documento è stato presentato ieri, 8 giugno, nel corso di un’audizione parlamentare svoltasi presso la Commissione Giustizia della Camera, cui hanno preso il Presidente Gerardo Longobardi ed i Consiglieri Nazionali delegati alla materia, Felice Ruscetta e Maria Rachele Vigani.
I punti fondamentali su cui si concentra il testo riguardano i seguenti aspetti:
- anzitutto una più puntuale specifica del concetto di crisi: benché il CN apprezzi l’introduzione, tra i principi generali formulati all’art. 2 del DDL, della definizione di tale concetto in contrapposto a quello di insolvenza, ritiene tuttavia che esso debba essere integrato anche tenendo conto degli elementi derivanti dalla scienza aziendalistica.
Sempre con riguardo allo stesso articolo, il CN ribadisce, poi, il disaccordo già dichiarato in altri contesti circa la previsione dell’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un Albo di soggetti destinati a svolgere su incarico del Tribunale funzioni di gestione e controllo nell’ambito della procedure concorsuali, ritenendo che un tale albo, potendo includere anche soggetti non professionisti, svilirebbe la portata della regola generale contenuta nell’art. 28 L.F. oltre che quella in materia di tenuta di albi professionali (art. 2231cc);
- ampia attenzione concede, poi, il CN alle previsioni contenute nell’art. 4 del DDL in tema di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi: ad un giudizio sostanzialmente positivo, aggiunge tuttavia alcune perplessità in ordine all’effettivo successo delle procedure di allerta in ipotesi di crisi di imprese individuali o di società in cui la legge non preveda il deposito dei bilanci e non istituisca l’obbligo di nomina di un revisore legale o di un organo di controllo. All’uopo suggerisce l’eventualità della previsione di un organo di controllo obbligatorio o di un revisore per tutti i tipi di società.
Sempre in argomento, ancora più incisivo è l’intervento del CN a proposito di responsabilità, ove nel documento si sostiene la necessità di limitare la responsabilità solidale dell’organo di controllo con gli amministratori che non si siano attivati nonostante la segnalazione tempestiva effettuata dai sindaci, e facendo, di converso emergere la responsabilità dell’organo di controllo o del revisore nei casi in cui, non avendo esso posto in essere gli obblighi di allerta previsti nella legge, abbia per tal motivo contribuito alla causazione effettiva del danno provocato dall’omissione dell’organo di amministrazione;
- ferma e decisa è, ancora, la posizione del CN circa i contenuti dell’art. 6, relativo alla procedura di concordato preventivo: si ribadiscono le perplessità in ordine all’indirizzo della norma di limitare l’accesso al concordato liquidatorio, ritenuto, viceversa, uno strumento utile e maggiormente duttile rispetto alla rigidità della struttura della liquidazione fallimentare. Si contesta, anche, il criterio enunciato nella lettera d) del medesimo articolo, ove si prevede la fissazione di “modalità di accertamento” della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, evidenziandosi come tale attività sia invece di esclusiva spettanza dell’attestatore indipendente di cui all’art. 67, comma terzo, lettera d), L.F. e che viene svolta, su incarico del debitore, secondo gli ordinari canoni della diligenza professionale ex art. 1176 c.c. e in funzione della realtà e del caso specifico.
Infine, sempre con riguardo alla lett. d), dell’art. 6, si ritiene che la fissazione dell’entità massima dei compensi riconosciuti ai professionisti possa essere commisurata proporzionalmente all’entità dell’attivo nei casi in cui il concordato non abbia conosciuto esito positivo; ciò che non funziona, invece, e che il CN chiede venga soppressa, è la previsione della successiva lettera f) dell’articolo ove si attribuiscono al Tribunale anche poteri di verifica in ordine alla realizzabilità economica del piano. “Quest’ultima è un’opzione” – si legge testualmente nel documento “non è condivisibile e segna il ritorno al passato”, anche rispetto al nuovo orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione; “spetta all’attestatore il giudizio di fattibilità economica del piano o dell’accordo in virtù della professionalità specifica che egli vanta. Qualsiasi differente previsione, costringerebbe il Tribunale, ancorché sezione specializzata, a dover nominare un CTU per esprime valutazioni prognostiche circa la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali. Con aggravio di costi e lungaggini nel procedimento, e, sotto altri profili con svilimento anche del ruolo dei creditori.”;
- riguardo alla procedura di liquidazione giudiziale - di cui all’art. 7 – destinata a sostituire l’attuale procedura di fallimento, le perplessità del CN riguarda la previsione che stabilisce di integrare la disciplina delle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure. Ritiene, infatti, che in alcuni casi la conoscenza pregressa della realtà aziendale può risultare proficua e può agevolare l’opera del curatore;
- in tema, infine, di liquidazione coatta amministrativa (art. 14), la posizione dichiarata dal CN è quella di procedere ad una revisione organica dell’istituto in funzione di un’unità di disciplina che coinvolga anche quegli enti che invece sono vigilati da autorità o ministeri differenti e disciplinati da istruzioni e regolamenti di settore. Ed in tale direzione l’auspicio è che anche nell’ambito della gestione delle crisi di questi enti, la procedura di allerta venga gestita da professionisti terzi e assolutamente indipendenti rispetto all’impresa e come tali incaricati di addivenire alla soluzione e alla composizione della crisi dei creditori.

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