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L’irrogazione di una sanzione disciplinare per il commercialista iscritto all’albo, non è, in via generale, motivo ostativo alla presentazione della domanda di inserimento nell’elenco dei soggetti disponibili ad effettuare le operazioni di vendita di ex art. 179 – ter Disp. Att. C.p.c., salvo che trattasi di sanzione irrogata per mancato adempimento della formazione obbligatoria (FPC). E’ questa la risposta fornita dal CNDCEC ad un quesito formulato in merito (PO 288/2017). In particolare si chiedeva di sapere se, ai fini della formazione del suddetto elenco da parte del Consiglio dell’Ordine possano essere accettate domande di iscritti non in regola con la formazione obbligatoria o con il pagamento delle quote annuali e nei confronti dei quali non è stato aperto alcun provvedimento disciplinare, e se, quindi, più in generale, possano essere accettate domande nel caso di sanzioni disciplinare irrogate.
Cosa prevede il c.p.c. – La possibilità di affidare, nelle procedure esecutive, le operazione di vendita ai commercialisti è prevista dall’art. 591-bis del c.p.c., dove si legge che “il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569…”.
Per rispondere al quesito di cui in premessa, il CNDCEC si rifà all’art. 179 ter dello stesso c.p.c. che nella sua formulazione attualmente applicabile (ossia quella antecedente all’entrata in vigore della Legge n. 119/2016) prevede che unica cosa richiesta per essere inclusi nell’elenco è che, alla domanda, siano allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali, senza far alcun riferimento al “non aver riportato sanzioni disciplinari”. Infatti il tenore letterale del citato articolo recita quanto segue: “Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei commercialisti comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali”.
Omessa formazione obbligatoria - Cosa diversa si ha, invece, nel caso in cui le sanzioni disciplinari irrogate siano conseguenza del mancato adempimento dell’obbligo formativo. In tale ipotesi, infatti, l’art. 8 del “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito”, stabilisce che “i professionisti ai quali sia stata irrogata sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’Autorità giudiziaria, della Pubblica amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell’assegnazione degli incarichi o della designazione di Commissario di esame”.
Ne consegue, quindi che il commercialista cui si stata irrogata sanzione per mancato adempimento della FPC non potrà essere inserito nell’elenco degli incaricati alle vendite fintanto che non adempia all’obbligo formativo relativo al triennio successivo a quello in relazione al quale è stata irrogata la sanzione.