25 settembre 2012

Lettere d’incarico: pronto il fac-simile

Gli Ordini stipulano delle linee guida da seguire nella stipula del contratto col cliente.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Le lettere d’incarico - Chiarezza e trasparenza, questo il binomio che corre per vie orizzontali e verticali lungo tutti gli Ordini professionali della Penisola. Chiarezza e trasparenza con i propri clienti, in particolare. Così, sebbene non fosse un obbligo, il consiglio dei rappresentanti dei professionisti italiani è quello di stipulare sempre un preventivo scritto con il proprio cliente al fine di non incorrere in conseguenze poco piacevoli per entrambe le parti coinvolte. Alla luce di ciò, ben si spiegano quindi quelle lettere in fac-simile che gli Ordini stanno inviando agli iscritti e che rappresentano il modello base delle lettere d’incarico. In aggiunta a tali documenti, sono state inoltrate anche delle linee guida comprensive dei criteri da adottare nel momento in cui si stipula il contratto col cliente.

I punti chiave – In generale, questi contratti che stipulano cliente e professionista devono contenere delle informazioni basilari quali un’argomentazione dettagliata circa la materia e la difficoltà dell’incarico, il compenso e i possibili oneri che si potrebbero incontrare, la clausola di mediazione e arbitrato, il recesso e gli estremi dell’Rc professionale. Lo stesso presidente del Cup, considerando ferma e inopinabile la non sostituzione del tariffario di riferimento abrogato, si è dichiarato favorevole a una tale iniziativa intrapresa dagli Ordini. “In seguito all'abolizione delle tariffe è sorta l'esigenza di predisporre un facsimile di conferimento di incarico professionale. Uno strumento utile, visto che il mandato è diventato un elemento basilare del rapporto tra il professionista e il proprio cliente”, ha dichiarato Marina Calderone. Come abbiamo visto, alcuni ordini hanno disposto dei modelli standard.

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – Il Cndcec è uno degli organi rappresentativi delle categorie professionali d’area giuridico-economica-contabile ad aver elaborato il fac-simile della lettera d’incarico. La scelta per la quale l’organo di rappresentanza guidato da Claudio Siciliotti ha optato, è stata altresì adottata dal Consiglio nazionale forense, dal Consiglio nazionale del notariato, dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e dal Consiglio nazionale degli ingegneri (in questo caso però solo per i rapporti con clienti privati). I punti presenti in siffatto modello standard di contratto sono quelli già individuati in precedenza, ai quali il Cndcec ha aggiunto la clausola relativa al riciclaggio. In merito si è ampiamente espresso il delegato del Consiglio alle tariffe, Massimo Mellacina. Secondo il consigliere, “la principale indicazione da dare ai professionisti è che il conferimento dell'incarico venga fatto per iscritto. Lo stesso decreto sui parametri prevede che il professionista debba dare prova del preventivo onorario pre-concordato. Quanto ai parametri, lo consideriamo uno strumento a uso esclusivo dell'organo giudiziale. Detto ciò, che poi possa essere assunto dal professionista come base di riferimento la considero un'opzione possibile e ragionevole. Chiaramente, non è più vincolante come lo era la tariffa minima”.

Le lettere d’incarico - Chiarezza e trasparenza, questo il binomio che corre per vie orizzontali e verticali lungo tutti gli Ordini professionali della Penisola. Chiarezza e trasparenza con i propri clienti, in particolare. Così, sebbene non fosse un obbligo, il consiglio dei rappresentanti dei professionisti italiani è quello di stipulare sempre un preventivo scritto con il proprio cliente al fine di non incorrere in conseguenze poco piacevoli per entrambe le parti coinvolte. Alla luce di ciò, ben si spiegano quindi quelle lettere in fac-simile che gli Ordini stanno inviando agli iscritti e che rappresentano il modello base delle lettere d’incarico. In aggiunta a tali documenti, sono state inoltrate anche delle linee guida comprensive dei criteri da adottare nel momento in cui si stipula il contratto col cliente.

I punti chiave – In generale, questi contratti che stipulano cliente e professionista devono contenere delle informazioni basilari quali un’argomentazione dettagliata circa la materia e la difficoltà dell’incarico, il compenso e i possibili oneri che si potrebbero incontrare, la clausola di mediazione e arbitrato, il recesso e gli estremi dell’Rc professionale. Lo stesso presidente del Cup, considerando ferma e inopinabile la non sostituzione del tariffario di riferimento abrogato, si è dichiarato favorevole a una tale iniziativa intrapresa dagli Ordini. “In seguito all'abolizione delle tariffe è sorta l'esigenza di predisporre un facsimile di conferimento di incarico professionale. Uno strumento utile, visto che il mandato è diventato un elemento basilare del rapporto tra il professionista e il proprio cliente”, ha dichiarato Marina Calderone. Come abbiamo visto, alcuni ordini hanno disposto dei modelli standard.

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – Il Cndcec è uno degli organi rappresentativi delle categorie professionali d’area giuridico-economica-contabile ad aver elaborato il fac-simile della lettera d’incarico. La scelta per la quale l’organo di rappresentanza guidato da Claudio Siciliotti ha optato, è stata altresì adottata dal Consiglio nazionale forense, dal Consiglio nazionale del notariato, dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e dal Consiglio nazionale degli ingegneri (in questo caso però solo per i rapporti con clienti privati). I punti presenti in siffatto modello standard di contratto sono quelli già individuati in precedenza, ai quali il Cndcec ha aggiunto la clausola relativa al riciclaggio. In merito si è ampiamente espresso il delegato del Consiglio alle tariffe, Massimo Mellacina. Secondo il consigliere, “la principale indicazione da dare ai professionisti è che il conferimento dell'incarico venga fatto per iscritto. Lo stesso decreto sui parametri prevede che il professionista debba dare prova del preventivo onorario pre-concordato. Quanto ai parametri, lo consideriamo uno strumento a uso esclusivo dell'organo giudiziale. Detto ciò, che poi possa essere assunto dal professionista come base di riferimento la considero un'opzione possibile e ragionevole. Chiaramente, non è più vincolante come lo era la tariffa minima”.

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