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Le liberalizzazioni - La norma sulle liberalizzazioni degli Ordini professionali si era preannunciata come un qualcosa di sconvolgente per le categorie considerate privilegiate, ad esempio con l'abolizione degli esami di Stato e il ridimensionamento del ruolo degli Albi. Ma in conclusione, a parte un richiamo esplicito ai tariffari, non porta grandi sconvolgimenti. L’esercizio della professione deve rispondere ai principi di libera concorrenza e, fermo restando l’esame di Stato, l’esercizio è libero e la limitazione delle persone ad esercitare una professione può derivare da ragioni di interesse pubblico. Le modifiche, tuttavia, dovranno essere recepite negli ordinamenti entro un anno dall'entrata in vigore del decreto.
L’allineamento delle professioni - Rispetto alla sua impostazione iniziale, l'articolo 3, comma 5 relativo ai “Principi di liberalizzazione e apertura alla concorrenza” viene ridimensionato con il recepimento di alcune significative misure che gli Ordini avevano da tempo concordato con il ministero della Giustizia. Importanti misure per allineare le professioni più virtuose e quelle meno ad un uguale livello di efficienza organizzativa.
Il sistema sanzionatorio - Un aspetto innovativo risiede, però, nella revisione del sistema sanzionatorio. Gli organismi disciplinari competenti a irrogare sanzioni diventano "autonomi" rispetto a quelli amministrativi (cioè all'Albo), impedendo di fatto che i giudici siano anche i colleghi che rivestono cariche nell'Ordine, con pericolosi conflitti d'interesse.
La formazione continua – Altra novità è l'obbligo della formazione continua, anche se di fatto la stesso già esisteva già, inoltre sul lato praticanti viene messo nero su bianco che gli stessi hanno diritto ad un compenso equo. Il tirocinio, poi, non potrà essere superiore a 3 anni e, previa convenzione tra Albo e le Università, potrà essere in parte anticipato nel corso universitario.
La coperture dei rischi professionali - Diventa obbligatoria la stipula di una convenzione a copertura dei rischi professionali, sulla scia di quanto già fanno notai e medici. Si ribadisce che la pubblicità purché trasparente veritiera e corretta, è libera anche per i professionisti.
L’intervento sulle tariffe – Per quanto concerne l'intervento sulle tariffe, viene sancito che il compenso del professionista è pattuito per iscritto con il cliente, anche in deroga alla tabella dei compensi, e nello stesso tempo si opera un forte richiamo al tariffario come parametro di “riferimento”.