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La legge di stabilità, tra le misure adottate per il rilancio dell’economia nostrana, mette mani ancora una volta sulle professioni. Dopo la manovra bis, il DL 138/11 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, anche la legge di stabilità continua la strada della liberalizzazione delle professioni.
Le novità - Riforma degli ordini professionali entro 1 anno dall’entrata in vigore della presente legge, quindi una netta accelerazione, visto che l’Europa preme per l’attuazione concreta di riforme di risanamento economico, ingresso delle società fra professionisti e deroga ai minimi tariffari. Sono queste le novità più importanti che si leggono nel testo della legge, l’ultimo provvedimento del Governo Berlusconi
Niente più minimi tariffari - Soprattutto la possibilità di pattuire la parcella con il cliente, avrà come effetto più eclatante la produzione di una maggiore competizione tra gli studi professionali. Si auspica allora che liberalizzare le professioni non comporti un venir meno della professionalità.
Le società di professionisti – Tra le novità, in particolare, per ciò che riguarda l’avvento delle società di professionisti, si dà ampia libertà nella scelta della forma giuridica con cui i professionisti si associano per svolgere le attività professionali. Quindi, srl, spa, snc e anche società cooperative. Ovviamente ci sono alcuni limiti. Nelle società fra professionisti, possono entrare non solo soci professionisti, coloro che sono in possesso del titolo di studio abilitante, iscritti agli ordini e albi professionali, ma anche cittadini membri del’UE e soggetti non professionisti.
Le quote di partecipazione - Tutti hanno però dei limiti di partecipazione. Così, se l’attività professionale è svolta unicamente dal soggetto abilitato, i soci non professionisti possono effettuare esclusivamente prestazioni tecniche e hanno così una quota di partecipazione minoritaria.
Conferimento dell’incarico - Il cliente che si rivolge ad una società di professionisti deve indicare il professionista a cui intende conferire l’incarico, in alternativa è la stessa società che sceglie al suo interno il socio che svolgerà l’incarico. La nomina deve comunque essere comunicata preventivamente e per iscritto al cliente.
Reddito società - Un punto che potrebbe apparire delicato quando si parla di società fra professionisti è come determinare il reddito della stessa. A prima vista, considerando la forma giuridica, sembrerebbe plausibile applicare alla società fra professionisti le regole di determinazione previste per le imprese, quindi il reddito determinato secondo criteri di competenza. In verità, nella determinazione del reddito delle società fra professionisti, non rileva la forma giuridica della società, ma valgono le stesse regole previste per i lavoratori autonomi, quindi il criterio di cassa per determinare il reddito, ossia registrare costi e ricavi, quando questi sono stati effettivamente sostenuti o incassati. Così come avviene attualmente per le snc costituite da avvocati, ad esempio.