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La comunicazione dei compensi - Nel decreto legge 138 del 2011, è prevista una disposizione che si occupa delle comunicazioni relative agli studi legali, con particolare riferimento ai compensi, in quanto le rimanenti regole riproducono norme presenti sul codice deontologico forense. Il decreto prevede una rimodulazione delle leggi professionali, dunque non solo di quella forense, ma di tutte le professioni.
Tra le regole che cambieranno, spicca quella per cui è dichiarata libera la pubblicità informativa, con ogni mezzo, e avente ad oggetto l'attività professionale.
La pubblicità informativa - La pubblicità informativa potrà riguardare tutto ciò che è attinente alla professione, come ad esempio i titoli professionali posseduti del professionista, la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni.
Le informazioni dovranno essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.
Con riferimento alla professione forense, per gli avvocati la materia è regolata dagli articoli 17 e 17 bis del codice deontologico della categoria, che, peraltro, parlano di informazioni e non di pubblicità.
Secondo l'articolo 17, l'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale, e l'articolo 17 bis, invece, elenca che cosa si può indicare nei biglietti, nelle brochure illustrative, nelle pagine dei siti internet dello studio e non vi è nessun riferimento in merito alle tariffe praticate.
Si possono indicare:
- i titoli accademici e i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori di esercizio dell'attività professionale;
- le eventuali materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l'eventuale certificazione di qualità dello studio.
La comunicazione dei compensi – Con il decreto 138/2011, in attuazione del principio di concorrenza anche nelle libere professioni, viene introdotta la regola generale della possibilità di comunicazione informativa, rivolta agli utenti, relativa ai compensi delle prestazioni. Se non vi saranno ulteriori modifiche, e la norma verrà mantenuta in questi termini, sarà quindi possibile che gli studi legali offrano tabelle con le indicazioni delle tariffe e che gli utenti possano confrontare i vari prezzi prima di scegliere a chi conferire l'incarico.
In merito alle modalità di comunicazione, il decreto si limita a richiamare i principi di trasparenza, verità, correttezza, della non ingannevolezza, della non denigratorietà e della non equivocità. Naturalmente, rimane confermato nel decreto che la comunicazione deve essere coerente con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e dei criteri di trasparenza e veridicità il cui rispetto è controllato dallo stesso Consiglio dell’Ordine forense.