18 ottobre 2011

Mediazione. Per l’avvocato disposizioni “ad hoc”

Il C.N.F. ha adeguato il codice deontologico forense alla figura dell’avvocato conciliatore professionista, inserendo il nuovo articolo 55 - bis
Autore: Redazione Fiscal Focus

La circolare. Con la circolare C-24-2011, del 27 settembre scorso, il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) ha fornito indicazioni utili agli avvocati che si accingono ad espletare anche la funzione di mediatore professionista. E’ stato, infatti, introdotto nel codice deontologico l’articolo 55 – bis, dedicato specificamente alla mediazione.

Articolo 55 – bis. La nuova disposizione in commento, innanzitutto, invita l’avvocato che svolga la funzione di mediatore a rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del codice deontologico in cui essa disposizione è inserita.
Viene, poi, fatto espresso divieto al professionista di assumere la funzione di mediatore: a) se abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti; b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. Costituisce, in ogni caso, condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, I comma, del codice di procedura civile.
Inoltre, l’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti: a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
Infine, sempre l'articolo 55-bis, onde tutelare anche l'apparenza della terzietà, fa divieto all'avvocato di consentire che l'Organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo Studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'Organismo di mediazione.

Assistenza tecnica. In chiusura, si segnala che il C.N.F. non ha ritenuto di dovere intervenire sui profili deontologici dell'avvocato che assista tecnicamente la parte durante lo svolgimento del procedimento di mediazione. In questo caso, restando ferme le indicazioni contenute nelle attuali e vigenti regole deontologiche proprie dell'attività professionale in genere (in base all'art. 54 come modificato, l'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni).

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