17 settembre 2014

Medici: nessuna sanzione se sprovvisti di polizza assicurativa

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il 15 agosto 2014, dopo vari rinvii, è entrato in vigore il vincolo perentorio dell’assicurazione RC professionale per i medici e tutti i così definiti “professionisti della salute”.
Nessuna sanzione però è prevista per coloro che sono ancora privi di polizza assicurativa in quanto, come sottolineato dalla Fnomceo (Federazione nazionale dei medici e degli odontoiatri), il mancato assolvimento dell'obbligo non è imputabile ai singoli professionisti, ma a una mancanza del governo.

La legge - Il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, all’art. 5 sancisce l’obbligo di assicurazione. Lo stesso articolo evidenzia che “il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”. Inoltre, al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui sopra, l'obbligo di assicurazione di cui all’art. 5 acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le violazioni - La violazione della disposizione di cui sopra costituisce illecito disciplinare, in quanto la normativa non prevede sanzioni dirette. L’illecito non può che far seguito a un procedimento da attivarsi dalla Commissione Albo Medici o Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine di appartenenza, le quali prenderanno in esame i vari aspetti del comportamento del professionista e giudicheranno serenamente in merito, soltanto nel caso in cui l'Ordine sia venuto a conoscenza del mancato rispetto della legge.

I chiarimenti necessari - Numerosi sono ancora i quesiti a cui fornire un’interpretazione giuridica. In merito si è espresso Luigi Conte, consigliere con delega in materia della Fnomceo, che evidenzia l’ingiustizia di una eventuale azione di responsabilità per mancato assolvimento dell’obbligo dei colleghi. Tra i vari dubbi emerge l'ambito di estensione della polizza, in quanto il decreto sulla pubblica amministrazione (D.L. 90/14) ha precisato che l'estensione dell'obbligo non vale per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, salvo che non svolgano attività intramoenia.
Un altro punto ancora da chiarire è la posizione dei medici specializzandi: secondo la legge, infatti, questi non hanno alcun rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale anche se dal punto di vista assicurativo sono equiparati al personale dipendente strutturato.

Al di là delle disposizioni di legge, resta comunque interesse prioritario del sanitario, che eserciti la professione medica od odontoiatrica, dotarsi di un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

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