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Il CNDCEC ha annunciato che, dal 5 marzo, sono in pubblica consultazione le nuove norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate.
Fino al 21 aprile, pertanto, potranno essere inviate le osservazioni alla Fondazione Nazionale Commercialisti e solo al termine del periodo di consultazione le nuove norme di comportamento andranno a sostituire definitivamente quelle entrate in vigore nel gennaio 2012.
Cosa sono le norme di comportamento
Le Norme in pubblica consultazione dettano i modelli di comportamento da adottare nello svolgimento dell’incarico di sindaco.
Si tratta, quindi, di norme di deontologia professionale, rivolte a tutti gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Scorrendo il documento, appare chiaro che ogni norma è composta non solo da Principi, ma anche da riferimenti normativi, da criteri applicativi, da brevi commenti che chiariscono le scelte che sono state adottate e dalle problematiche interpretative più frequenti, in modo che i sindaci possano trovare nel documento in oggetto un essenziale punto di riferimento per lo svolgimento delle loro funzioni.
Le modifiche
Come è chiarito nella premessa delle norme di comportamento in oggetto, a seguito delle modifiche legislative intervenute sull’assetto dei controlli delle società a responsabilità limitata, le Norme di comportamento devono ritenersi applicabili all’organo di controllo sia nella composizione collegiale che nella composizione monocratica (sindaco unico), in quanto compatibili.
Più precisamente, saranno ritenute applicabili anche al sindaco unico le norme e principi che prescindono dalla composizione pluripersonale. È tuttavia negli stessi commenti delle Norme che è data evidenza delle soluzioni interpretative e operative che si ritengono applicabili anche in caso di nomina dell’organo di controllo monocratico.
Le novità in tema di concordato preventivo
Molte novità contenute nelle norme di comportamento sono collegate soprattutto alle profonde riforme che, negli ultimi anni, si sono avute nell’ambito del diritto fallimentare e societario.
A tal proposito merita di essere sottolineato che nuovo spazio è stato riservato agli accordi di ristrutturazione del debito, al concordato preventivo, al concordato con continuità e al concordato con riserva.
Con specifico riferimento al concordato con riserva, il collegio sindacale è chiamato a:
- prendere conoscenza della deliberazione della società di presentare domanda di concordato con riserva;
- vigilare, ai sensi dell’art. 2403 c.c. che, unitamente al ricorso contente la domanda, siano depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- verificare che non sussistano le circostanze che rendano inammissibile il ricorso alla procedura (ovvero che la società non abbia presentato nei due anni precedenti domanda di analogo contenuto alla quale non abbia fatto seguito l’omologazione del concordato preventivo o la ristrutturazione dei debiti);
- intensificare la vigilanza sugli assetti organizzativi adottati, anche in funzione di garantire il rispetto della par condicio creditorum.
Successivamente, nel caso in cui il Tribunale decreti l’ammissione della domanda di concordato con riserva e fissi i termini per la documentazione richiesta ad integrazione della domanda, il collegio sindacale è tenuto a: