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Implicazioni derivanti dalla nuova organizzazione dei Tribunali
ex D.Lgs.155/2012 sull’assetto territoriale degli ODCEC preesistenti.
Alla luce di alcune iniziative avviate nell’ambito del CNDCEC, che ha già provveduto ad inviare ad alcuni ODCEC territoriali specifiche comunicazioni sull’argomento, ed in base ad articoli e commenti apparsi di recente sugli organi di stampa e su riviste telematiche, si può ricavare la netta impressione che si sta diffondendo un’errata interpretazione degli effetti che potrebbero derivare dalla nuova organizzazione dei Tribunali dettata dal D. Lgs. n.155/2012 relativamente ad un eventuale riassetto degli Ordini ed, in particolare, quello dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In realtà si sta facendo una grande confusione su quali sono i requisiti fondamentali per la costituzione di un ODCEC territoriale, adottando delle superficiali generalizzazioni, senza andare ad analizzare e differenziare le diverse posizioni soggettive che possono riguardare i vari ODCEC nel cui territorio si è determinata la nuova geografia dei Tribunali; ad es. non viene dato alcun peso alla circostanza che l’ODCEC interessato sia un Ordine provinciale (cioè che ha come riferimento l’intero territorio provinciale a prescindere dall’esistenza o meno di Tribunali in quell’ambito) oppure un Ordine che ha come riferimento territoriale il solo Circondario di un Tribunale all’interno di un territorio provinciale.
FATTI:
Nel caso del nostro ODCEC della provincia di Avellino, il citato D. Lgs. n.155/2012 ha determinato la soppressione del Tribunale di Ariano Irpino accorpandone il circondario a quello del già esistente Tribunale di Benevento (Tribunale di altra provincia); ebbene detto Decreto non produce e non può produrre effetti automatici sull’articolazione territoriale degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, perché il D.Lgs. n.155/2012 nulla dice in merito a dette articolazioni territoriali. Non avrebbe potuto, comunque, produrre effetti in quanto la legge delega emanata dal Parlamento non conteneva alcuna indicazione in tal senso.
COSA DICE LA NORMA VIGENTE IN MATERIA:
La risposta alla questione la si trova nella norma che ha originato gli attuali ODCEC in occasione dell’unificazione degli Albi di Dottori Commercialisti e Ragionieri, cioè il decreto legislativo n.139 del 2005, sulla base della legge delega n. 34 dello stesso anno. Da ciò consegue che per modificare le articolazioni territoriali degli ordini occorrerebbe una norma di pari rango o di rango superiore che lo prevedesse espressamente. Fattispecie questa che non si è verificata.
L’articolazione territoriale degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è dunque unicamente disciplinata dall’art. 7 del Capo II del D.Lgv. 139/2005, mai modificato.
Il comma 1 del citato articolo prevede che “in ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale qualora vi risiedano o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta”.
Ma il comma 2 del medesimo articolo prevede che “in ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia”
E’ evidente, anche in virtù di una interpretazione sistematica della normativa, che la soluzione prescelta dal legislatore è quella di identificare gli Ordini come provinciali e quindi con una articolazione territoriale coincidente con il territorio della provincia stessa.
E’ dunque il capoluogo di provincia a possedere questa sorta di vis attractiva degli iscritti e non certo il Tribunale. Per ulteriore conferma basta evidenziare un ulteriore dato storico relativo al nostro ODCEC di Avellino: da sempre alcuni paesi della nostra provincia, come Venticano, Pietradefusi, Montefusco, Chianche, Petruro Irpino e Torrioni, appartengono al circondario del Tribunale di Benevento, ma i relativi commercialisti risultano iscritti all’Ordine di Avellino, sia prima del D. Lgs.139 che in sua vigenza, senza che mai il Consiglio Nazionale o il Ministero, né altri, abbiano eccepito nulla.
Sulla questione del riferimento al territorio della Provincia sono intervenuti anche autorevoli studi come quello della Scuola di Alta Formazione dell’ODCEC di Milano (in “Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005” – “i quaderni” n. 14 a cura del la Commissione Albo, Tutela e Ordinamento 2005-2007) o quello del Consiglio Nazionale Ragionieri, (http://www.odcecvigevano.it/Pubblica.download.aspx?file=/normativa/Slides%20D.Lgs.%20139%202005.pptf), in occasione della prima applicazione del D.Lgs.139, dai quali si evince senza ombra di dubbio che il criterio per le articolazioni territoriali degli ordini doveva essere quello della provincia.
La stessa Commissione Ministeriale istituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 139/2005 allo scopo di coadiuvare il Ministro della Giustizia nell’applicazione concreta del Decreto nella fase transitoria ha ripetutamente deliberato che il principio di base su cui poggiano le articolazioni territoriali degli ordini è quello del territorio della provincia.
Ebbene, alla luce di tutto ciò non si riesce proprio a comprendere come si possa ritenere fondato e legittimo un intervento che comporterebbe il trasferimento forzato di oltre 170 colleghi da un ODCEC ad un altro, senza che nessuna norma di legge abbia mai intaccato il requisito provinciale di riferimento dell’Ordine.
Le voci che girano cercano perfino di produrre apparenti giustificazioni a questa urgenza di rideterminare la geografia territoriale degli ODCEC. A me tali giustificazioni sembrano veramente inconsistenti; esse essenzialmente si fondano sul riferimento alle nuove elezioni, ormai prossime, per il rinnovo del Consiglio Nazionale, per le quali altrimenti ci potrebbero essere impugnative da parte degli sconfitti, in assenza di questa nuova geografia territoriale. Ebbene, secondo me le impugnative ci potrebbero essere allo stesso modo in caso di forzato intervento sulla geografia territoriale, che non tenga conto dei principi sopra descritti. E a tal proposito posso già preannunciare che a tale determinazione l’ODCEC di Avellino è già pervenuto.
COSA HA GIA’ FATTO l’ODCEC di Avellino per contrastare tale infondata interpretazione.
Il Consiglio dell’Ordine, all’unanimità, si è immediatamente attivato con una serie di attività:
a) sono stati raccolti ed aggiornati i dati relativi alla residenza ed al domicilio professionale degli iscritti in questione, per poter determinare il numero esatto degli iscritti potenzialmente coinvolti, che risultano oltre 170 unità;
b) è stato conferito mandato ad un legale esperto in diritto amministrativo per formulare un parere legale sull’argomento;
c) è stato costituito un gruppo di studio nell’ambito del Consiglio, il quale si è occupato di effettuare studi e ricerche sull’argomento per raccogliere il materiale utile a controdedurre rispetto alle tesi arbitrarie ed infondate palesate dal C.N. ed ha già prodotto un elaborato;
d) è stata convocata in Ariano Irpino, per il giorno 4/febbraio/2014, l’Assemblea degli iscritti, al fine di valutare l’argomento con tutti gli iscritti, non solo quelli interessati per motivi territoriali; la partecipazione è stata molto numerosa ed in tale occasione sono state raccolte le dichiarazioni sostitutive dei singoli iscritti interessati (hanno risposto oltre 2/3 dei colleghi interessati), da cui si evince la chiara volontà dei medesimi a restare iscritti all’Ordine del territorio in cui è stabilita la maggior parte della clientela, dove sono ubicati gli uffici finanziari, previdenziali fiscali, di riscossione, etc. etc.. L’assemblea, all’unanimità dei presenti, ha dato pieno mandato al consiglio di agire a difesa dei diritti degli iscritti e del nostro ordine, anche in via giudiziaria. Il verbale dell’assemblea, con i registri dei partecipanti e le dichiarazioni sostitutive verranno mandate al CN;
e) nelle more, l’Ordine ha già da tempo provveduto a contrastare tale interpretazione, ed ha già inviato (via PEC) formale e motivata DIFFIDA sia al CNDCEC che al Ministero competente, documentando ed argomentando le tesi a nostro favore in maniera dettagliata e analitica; ma stranamente di questa nostra diffida nessuna risonanza si è avuta, il che lascia ancora più aperti gli interrogativi sulle decisioni che si stanno prendendo in stanze inaccessibili.
Con la speranza che il tutto possa avere la giusta risonanza e diffusione.
ODCEC della provincia di Avellino