21 maggio 2012

Odcec di Roma la nuova procedura del sovraindebitamento

Documento del Gruppo Sovraindebitamento della Commissione Arbitrato e Conciliazione
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il documento - L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma ha reso noto il prodotto del lavoro di studio e ricerca condotto dal Gruppo Sovraindebitamento della Commissione Arbitrato e Conciliazione guidato da Gabriele Felici. Tale lavoro consiste nel documento "Legge n. 3 del 27.01.2012. Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Prime analisi ed osservazioni". In sostanza, il lavoro presenta la nuova disciplina italiana in merito alla gestione del sovraindebitamento, confrontandola con quelle europee e mettendone in luce i punti di forza e quelli di debolezza. “Si tratta, chiaramente, di un primo approccio, al quale occorrerà necessariamente dar seguito, con approfondimenti, confronti e valutazioni, non appena la stessa disciplina avrà trovato piena attuazione, con l’emanazione dei previsti decreti ministeriali, e si avranno i primi riscontri operativi, in termini di prassi e di giurisprudenza”, commenta Felici nella premessa del documento. Inoltre, i dati europei segnalano che “il 50% delle imprese non sopravvive ai primi cinque anni di vita; il tasso medio annuo di ‘morte delle imprese’ nell'Europa a 25 è del 7%”. Questo è quanto riscontrato dalla European business. Facts and figures. Data 1995-2004, Eurostat, 2006.

La normativa italiana in vigore – Attualmente la questione riguardante il sovraindebitamento in Italia viene gestita tramite l’applicazione del D.L. 212/11 e della Legge 3/12. Delle due disposizioni, quella sulla quale si è focalizzato lo studio diffuso dall’Odcec di Roma e la Legge 3/2012 del 27.01.2012, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in regime dal 29.02.2012. Secondo tale legge, la procedura da sovraindebitamento riguarda i soggetti non fallibili, vale a dire “gli imprenditori commerciali non fallibili per mancanza dei requisiti dimensionali (c.d. “imprenditori sotto soglia”: attivo <= 300.000 + ricavi<= 200.000 + debiti<= 500.000); gli enti non commerciali; gli imprenditori agricoli; i lavoratori autonomi; i debitori civili, che non esercitano attività d’impresa”.

Ruoli e figure – Il documento ha altresì analizzato i ruoli e le figure presenti nella procedura in questione. In primo luogo, vi è il consulente del debitore. Tale soggetto deve avere delle specifiche capacità utili alla gestione della situazione e deve avere competenze professionali che gli permettano di muoversi tra le pile di documenti. Poi vi è il membro dell’Occ, che può anche essere un professionista nominato dal Tribunale). Egli avrà dei compiti tecnici, quali “- l’assistenza nella formulazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e nella predisposizione del piano di pagamento oggetto dello stesso (scadenze e modalità di pagamento dei creditori, eventuali garanzie da rilasciare per l’adempimento dei debiti, modalità per l’eventuale liquidazione dei beni – art. 7); - la verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati (art. 17); - l’attestazione, preliminare (art. 9) e definitiva (art. 12), della fattibilità del piano”. E anche dei compiti “di carattere procedurale, che riguardano: - la cura delle comunicazioni con i creditori (art. 17); - lo svolgimento delle formalità pubblicitarie (art. 17); - la predisposizione e l’invio della relazione ai creditori sui consensi espressi e, successivamente, al giudice, con le contestazioni ricevute (art. 12)”. Anche l’Occ, così come il consulente, deve avere competenza tecnica e esperienza professionale. Infine vi sono il fiduciario e il liquidatore. Il fiduciario non ha caratteristiche definite, egli è affidatario del patrimonio del debitore, quindi non necessita di particolari competenze. Il liquidatore viene nominato dal tribunale e deve avere gli stessi requisiti del curatore fallimentare; la sua nomina avviene “se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento”.

Le novità – Il documento inoltre propone delle novità interne alla normativa sulla procedura del sovraindebitamento. Le novità della Legge n. 3/2012 sono: “1. In precedenza la legge prevedeva l’obbligatorietà dell’accordo tra debitore e creditori. La nuova impostazione introduce un criterio in base al quale anche i creditori che non aderiscono all’accordo possono essere assoggettati agli effetti della procedura in forza di un provvedimento di omologazione adottato dal tribunale; 2. In tal modo anche i creditori privilegiati che non aderiscono all’accordo perdono il diritto di vedersi soddisfatti integralmente e subito. I creditori privilegiati potranno infatti essere vincolati dal provvedimento del tribunale che ritenga che non avrebbero potuto comunque ottenere di più; 3. Viene ridotta dal 70% al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell’accordo tra debitore non consumatore e creditori; 4. Si introduce una procedura dedicata per il consumatore debitore in base alla quale non è previsto l’accordo, ma la predisposizione (a spese del debitore) di un ‘piano’ da parte di un apposito organismo di composizione della crisi che opera in veste di garante della fattibilità del piano di ristrutturazione”.

Critiche – L’attuale procedura non è comunque scevra di critiche che il documento illustra e che noi vi proporremo in sintesi. Secondo Gruppo Sovraindebitamento della Commissione Arbitrato e Conciliazione guidato da Gabriele Felici, “la nuova procedura (per alcuni, si tratta di nuova tipologia di concordato) sembra porsi in contrasto con le maggiori garanzie di professionalità stabilite dalla legge fallimentare, che prevede una rigida distinzione dei ruoli e delle funzioni tra i vari soggetti chiamati a verificare la bontà e la fattibilità degli accordi tra il debitore ed i creditori”.

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