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I Pronto Ordini del Consiglio - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con due Pronto Ordini, il numero 226/2011 e il numero 232/2011, si è occupato rispettivamente, (in riferimento alla determinazione della tariffa professionale), della determinazione del valore della pratica per il calcolo dei compensi per assistenza tributaria, e della determinazione dei compensi per la redazione delle perizie di cui all’art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n 282.
Determinazione del valore della pratica - In riferimento alla corretta determinazione del valore della pratica, nel caso in cui si stato redatto l’appello nella sentenza di primo grado di giudizio, con accoglimento parzialmente del ricorso avverso l’avviso di accertamento viene rilevato che l’articolo 47 comma 3 lettera f) della nuova tariffa professionale, dispone che nel caso siano stati predisposti alle commissioni ricorsi, appelli o memorie, il valore della pratica deve essere individuato in base all’importo delle imposte, tasse, contributi sanzioni e interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’ atto impugnato, o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso.
L’assistenza tributaria, può essere fatturata per ogni avviso di accertamento che viene ricevuto, e anche per ogni grado di giudizio in cui viene resa.
Il valore dell’atto impugnato - Per determinare il valore della pratica, si deve far riferimento al valore dell’ atto impugnato in contestazione, nello specifico grado di giudizio.
Compensi per le perizie - Con un altro Pronto Ordini, il Consiglio Nazionale, ha risposto al chiarimento chiesto in merito ai compensi spettanti per la redazione delle perizie di stima dei patrimoni societari, per la rideterminazione del valore delle quote sociali.
L’onorario spettante per la relazione giurata di stima, viene determinato applicando le disposizioni di cui all’art. 31 comma 2 lettera d della tariffa professionale (DM 2 settembre 2010 n. 169) in quanto:
- la perizia è eseguita sulla base di una disposizione tributaria;
- le perizie di cui al comma 1 dell’articolo 31, per il tenore letterale delle disposizioni tariffarie, attengono a situazioni di conflitto potenziale o in essere.
Per quantificare l’onorario, l’articolo 31 comma 2 lettera d), della tariffa professionale rinvia i criteri fissati alla lettera c, e precisa che il valore della pratica, va individuato con riferimento alle quote di partecipazione sottoposte a valutazione, anche se per la determinazione del valore della quota sia stato necessario provvedere alla valutazione dell’ intero patrimonio.