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Polizza professionale obbligatoria - Mancano pochi giorni alla data in cui dovrebbe entrare in vigore per i professionisti iscritti agli ordini l’obbligo di dotarsi di una polizza sulla responsabilità civile. Nell’ambiente tuttavia si riscontra una grande incertezza per la mancanza di regole precise. L’obbligo della polizza viene stabilito dall’articolo 5 della bozza del DPR relativo alla riforma delle professioni e riguarderà gli iscritti a ogni albo professionale sia nel caso che operino individualmente sia che lo facciano attraverso le nuove società fra professionisti. In particolare si tratta dell’attuazione dell’articolo 3, punto 5, lettera e) del D.L. 138/2011, norma con la quale sono fissati i principi ai quali devono conformarsi tutte le professioni regolamentate.
Obbligo di assicurazione – L’articolo 5 della bozza di decreto di riforma stabilisce che il professionista dovrà stipulare anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali degli ordini o collegi o da associazioni professionali o da casse o enti di previdenza, un’idonea copertura assicurativa per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. Il professionista deve inoltre rendere noto al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
Il periodo transitorio – Tra i professionisti tuttora vige un po’ di incertezza, in quanto non vi sono ancora regole precise (ad esempio non si sa ancora a che tipo di sanzioni si andrà incontro). Se il D.P.R. di riforma delle professioni dovesse entrare in vigore così com’è, non pochi potrebbero essere i problemi. In particolare non viene previsto un periodo transitorio di applicazione della disposizione, per consentire di regolamentare la materia, e poi ai Consigli Nazionali di stipulare convenzioni con le compagnie, ma anche ai professionisti di poter effettuare una scelta attenta.
La tipologia di polizza - La funzione della polizza risiede nella capacità di tenere indenni i clienti dai danni conseguenti a perdite patrimoniali involontariamente causate agli stessi nell'esercizio dell'attività professionale. Nella polizza deve essere evidenziata sia l'attività svolta dall'assicurato, per la quale si prevede la copertura, sia anche i possibili danni che possono essere provocati dal professionista (si ricorda che restano esclusi dalla copertura i danni causati da comportamenti dolosi del professionista). Il decreto prevede esclusivamente che l'assicurazione debba essere “idonea per i danni derivanti dall'esercizio dall'attività professionale” e non entra nel merito di tale idoneità circa i massimali di polizza, i rischi da coprire, gli scoperti o le franchigie ammissibili, pertanto la definizione dei predetti elementi andrà valutata e dettagliata in sede contrattuale.
Clausole ad hoc per sindaci e revisori – Il Dottore Commercialista che espleta le funzioni di sindaco o revisore assume in tali ruoli il rischio di essere coinvolto solidalmente con gli amministratori, soprattutto in caso di dissesti societari, per operazioni ritenute non razionali dagli organi fallimentari o semplicemente per false rappresentazioni in bilancio. In considerazione di ciò, è fondamentale per i professionisti cautelarsi attraverso una idonea copertura che li renda indenni anche da negligenza dei propri collaboratori. All’atto della stipula sarà necessario valutare la congruità del massimale, infatti in molte polizze il limite entro il quale la compagnia si rende disponibile a coprire il danno dei sindaci e dei revisori risulta espressamente ridotto rispetto al massimale generale assicurato. Tale eventualità deve essere opportunamente considerata dal professionista che in queste situazioni dovrà chiedere un’integrazione del massimale o stipulare un’ulteriore polizza definita di “secondo rischio”. Bisognerà prestare attenzione alle clausole previste in caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, in quanto l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato.
Le franchigie e gli scoperti – Infine bisognerà fare attenzione alle franchigie e agli scoperti cioè a clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, le garanzie prestate dalla compagnia facendo ricadere una parte del risarcimento sull'assicurato.